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Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del precedente articolo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita'.

Testo in vigore dal 15 settembre 1956 al 12 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1035~art2 · fonte del testo