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Avverso le deliberazioni della Commissione interministeriale costituita ai termini della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e' ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede in via definitiva.
Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 22 dicembre 2008
