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Al pagamento dell'indennita' di compensazione di cui al regolamento n. 1215/70 del 29 giugno 1970 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee e al relativo regolamento di applicazione n. 1483/70 del 24 luglio 1970 della Commissione delle Comunita' europee, concernenti la corresponsione di una indennita' per le quantita' di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970, provvede l'Ente nazionale risi, nella sua qualita' di organismo d'intervento nel particolare settore. Ai fini della corresponsione delle indennita' di compensazione di cui al precedente comma, i detentori del prodotto sono tenuti, in conformita' delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalita' all'uopo stabilite dall'Ente nazionale risi, a denunciare le quantita' di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione. L'Ente nazionale risi, nella sua qualita' di organismo d'intervento nel settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver corrisposto agli aventi diritto l'indennita' di compensazione, rimette per il rimborso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto e la relativa documentazione della spesa sostenuta. Coloro che non abbiano effettuata la denuncia decadono dal beneficio dell'indennita' di compensazione. Sono applicabili le disposizioni penali previste dagli ultimi due commi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.

Testo in vigore dal 16 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-03-30;92~art1 · fonte su Normattiva