Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte.
tolto: A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilita' di retribuzione di importo uguale ad una mensilita' della sola retribuzione in danaro; da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;940~artunico · fonte del testo