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A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilita' di retribuzione di importo uguale ad una mensilita' della sola retribuzione in danaro; da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;940~artunico · fonte del testo