La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, a rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.
Testo vigente dal 3 maggio 1952
