La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, a rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

Testo vigente dal 3 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-09;401~art3 · fonte del testo