Art. 6
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulla locazione degli immobili urbani 23 maggio 1950, n. 253.
Testo vigente dal 29 aprile 1954
