Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1951, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e della indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 3 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-09;401~art1 · fonte del testo