Ai lavoratori indicati nell'art. 1 della presente legge, che siano stati assunti e licenziati durante l'anno 1948, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1948.

Testo vigente dal 14 febbraio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-03;22~art2 · fonte del testo