La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente art. 1, e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locali di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

Testo vigente dal 14 febbraio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-03;22~art3 · fonte del testo