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Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attivita' lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non puo' essere inferiore a quella spettante agli assistiti che attendono a proficuo lavoro.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-11-09;1126~art3 · fonte del testo