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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa e' costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unita' occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno. Il fabbisogno di personale di ciascun anno e' pari al contingente determinato al 1 luglio 1967 in 154.500 unita', aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 febbraio 1970, n.27
1La L. 11 febbraio 1970, n.27 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contingente di personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, e' elevato, in conseguenza degli aumenti di organico di cui al precedente articolo 2, da 154.500 a 156.269 dal 1 gennaio 1970 e da 154.500 a 158.038 dal 1 gennaio 1971."
Testo in vigore dal 8 marzo 1970 al 16 dicembre 2010
