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L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa e' costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unita' occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno. Il fabbisogno di personale di ciascun anno e' pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unita' al 1 luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966. 1 In ogni caso la misura del compenso non potra' superare, a parita' di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 febbraio 1970, n.27
1La L. 11 febbraio 1970, n.27 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che " Il contingente di operatori e operatrici di commutazione e prenotazione telefonica costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, e' elevato da 6.633 a 6.783 dal 1 gennaio 1970 e da 6.633 a 6.909 dal 1 gennaio 1971."
Testo in vigore dal 8 marzo 1970 al 16 dicembre 2010
