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Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati:
- 1)la percentuale di aumento o di diminuzione che dovra' essere apportata ai contingenti di personale di ciascuna azienda in relazione alle variazioni di traffico, tenuto conto dei mezzi strumentali in atto per l'esercizio nei singoli settori dei servizi gestiti (meccanizzazione e automazione);
- 2)il costo medio ponderato per ogni nuova unita' che sarebbe occorsa per la copertura del fabbisogno di personale risultante dall'applicazione delle variazioni di cui al precedente punto. Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo deve essere rinnovato ogni triennio.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
