Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per gli anni successivi ai primi due trienni la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
