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Per gli anni successivi ai primi due trienni la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1233~art4 · fonte del testo