Art. 1
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi a fini di produttivita' aziendale, per l'importo di lire 4.000 milioni determinato in relazione all'aumento di produttivita' aziendale conseguito nel 1966 e riferito alla quota parte delle economie accertate nelle spese di personale. Il provvedimento relativo alla determinazione ed erogazione dei compensi individuali e' adottato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
