Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa, quando manchino una o piu' unita' rispetto all'assegno fissato ai sensi del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unita' di scorta, e' corrisposto con decorrenza 1 luglio 1967 - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unita' mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura: Uffici locali di gruppo E che, ai sensi degli articoli 11 e 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a 1250, ore 2; Uffici locali di gruppo D, ore 3; Uffici locali di gruppo C, ore 4; Uffici locali di gruppo B e A, ore 5. I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e piu' impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unita' rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe. Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione delle unita' mancanti all'assegno, non si applica il disposto dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;621~art1 · fonte del testo