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Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, ne' con le indennita' parlamentari, ne' con gli assegni, indennita', medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal Comune o dalla Provincia.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 22 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art4 · fonte del testo