L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue: "Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennita' parlamentari".
Testo vigente dal 7 marzo 1963
L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue: "Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennita' parlamentari".
Testo vigente dal 7 marzo 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;148~art3 · fonte su Normattiva