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La spesa relativa alla corresponsione delle indennita' di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali che consentano le suddette indennita', entro i limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3, sono soggette al solo controllo di legittimita' del Prefetto, a termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1957, n. 530.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 11 luglio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art5 · fonte del testo