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La spesa relativa alla corresponsione delle indennita' di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali che consentano le suddette indennita', entro i limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3, sono soggette al solo controllo di legittimita' del Prefetto, a termini degli articoli 3 e 12 della legge ((9 giugno 1947)), n. 530.

Testo in vigore dal 11 luglio 1958 al 2 giugno 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1958 al 11 luglio 1958. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… legittimita' del Prefetto, a termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno tolto: 1957 aggiunto: 1947, n. 530.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art5 · fonte del testo