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La spesa relativa alla corresponsione delle indennita' di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali che consentano le suddette indennita', entro i limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3, sono soggette al solo controllo di legittimita' del Prefetto, a termini degli articoli 3 e 12 della legge ((9 giugno 1947)), n. 530.
Testo in vigore dal 11 luglio 1958 al 2 giugno 1974
