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Al personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate e che non goda dell'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, e' corrisposto un compenso straordinario globale, riferito al periodo dal 1 gennaio 1962 al 30 giugno 1962. Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica il compenso straordinario e' attribuito purche' gli insegnanti medesimi abbiano titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico. Il compenso straordinario, non pensionabile, e' corrisposto secondo i coefficienti in godimento nelle misure stabilite nell'annessa tabella.

Testo in vigore dal 3 settembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1302~art1 · fonte del testo