Ordinanza n. 103/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 142/1946
- art. 5legge 142/1946
- art. 5r.d. 1949/1940
- art. 4r.d.l. 2138/1938
- art. 5r.d.l. 2138/1938
- art. 5d.P.R. 853/1957
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 1d.l. 59/1948
- art. 3d.l. 59/1948
- art. 77d.l. 59/1948
- art. 1d.P.R. 853/1957
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 del R.
D. 24 settembre 1940, n. 1949; del D. L. L. 2 aprile 1946, n. 142;
della legge 22 novembre 1949, n. 861, della legge 14 aprile 1956, n.
307, e del D.P.R.13 maggio 1957, n. 853, del sopracitato art. 5 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D. L. 23 gennaio
1948, n. 59; del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e del D. L. 23
gennaio 1948, n. 59, contenenti norme per l'accertamento, la
determinazione e la riscossione dei contributi unificati in
agricoltura; nonché di varie circolari del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale emanate nella stessa materia, promossi con otto
ordinanze pronunziate dal Pretore di Genzano di Lucania in data 28
febbraio 1962 nei procedimenti civili vertenti tra Glionna Luigi,
Tripputi Francesco, Messero Ferdinando, Di Chio Sebastiano, Lella
Tommaso, D'Innella Eduardo, Raguso Oronzo e Berardi Pasquale, da una
parte, e l'Esattoria comunale di Genzano di Lucania ed il Servizio dei
contributi agricoli unificati, dall'altra, iscritte, rispettivamente ai
nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 e 23 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate
tutte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio
1963, ad eccezione dell'ordinanza iscritta al n. 23 del predetto
Registro che risulta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9
febbraio di quello stesso anno.
Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Viste le deduzioni presentate per il Servizio dei contributi
unificati nel giudizio relativo alla causa promossa da Berardi
Pasquale, depositate nella cancelleria di questa Corte il 14 aprile
1962, nessun altro essendosi costituito in tale giudizio, così come
nessuno si è costituito in tutti gli altri giudizi;
Ritenuto che le otto ordinanze indicate in epigrafe sono state
tutte notificate e comunicate nei giorni 28 e 22 novembre 1962, salvo
le ordinanze in causa Raguso ed in causa Berardi che risultano
notificate l'11 gennaio 1963;
Ritenuto che con le otto ordinanze, identiche nella motivazione e
nel dispositivo, sono state sollevate le seguenti questioni:
1) gli artt. 4 e 5 del R. D. n. 1949 del 1940 sarebbero in
contrasto con l'articolo unico del R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2138,
e con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere andato
l'accertamento dell'impiego della mano d'opera a commissioni
provinciali;
2) il D. L. L. 2 aprile 1946, n. 142, sarebbe in contrasto con il
R. D. L. n. 2138 del 1938 e con l'art. 77 della Costituzione per avere
posto l'onere contributivo a carico totale del datore di lavoro;
3) le deleghe concesse al Governo con le leggi 22 novembre 1949, n.
861, e 14 aprile 1956, n. 307, per la determinazione dei contributi,
non sarebbero conformi al disposto dell'art. 76 della Costituzione, e
pertanto sarebbe anche illegittimo il decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1957, n. 853;
4) gli artt. 5 del R. D. n. 1949 del 1940 e 5 del D. L. 23 gennaio
1948, n. 59, concernenti la determinazione, accertamento ed imposizione
dei contributi, nonché il D. L. C. P. S. 13 maggio 1947, n. 493, e il
D. L. 23 gennaio 1948, n. 59, e successive leggi di proroga per quanto
concerne la riscossione dei contributi, sarebbero in contrasto con gli
artt. 2, 3, 38, 41, 42 e 44 della Costituzione, perché:
a) lederebbero "i principi dei diritti umani e della iniziativa
economica ed anche quelli sull'assistenza e previdenza", quali oneri
della collettività e non dei singoli o di categorie;
b) i contributi dovrebbero "gravare e diluirsi su tutta la
superficie coltivabile del Paese e non solo su alcune aziende, e non
essere accertati da commissioni prefettizie con sistemi preventivi ma
con il sistema dell'effettivo impiego di mano d'opera";
c) sussisterebbe disparità di trattamento circa la riscossione,
essendo permesso ad alcuni il versamento in conto corrente mentre gli
altri devono servirsi dell'Esattoria delle imposte con il carico degli
aggi;
d) ci sarebbe contrasto con l'art. 1920 del Cod. civile e con
l'art. 2 della Costituzione, in quanto i contributi si devono pagare
per persone determinate e non già per persone immaginarie;
5) le circolari del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
violerebbero il disposto dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in
generale e dell'art. 76 della Costituzione;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha
dichiarato: a) la illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5
del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D. L. 23 gennaio
1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il
sistema dell'accertamento presuntivo; b) non fondate le questioni
aventi per oggetto il D. L. L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13
maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in
riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della
Costituzione; c) inammissibili, per la loro genericità, le questioni
riflettenti le leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n.
307, il D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75, il R.D. 24 settembre 1940, n.
1954, ed il D.P.R.13 maggio 1957, n. 853; ed inammissibili le questioni
concernenti il contrasto delle disposizioni predette con gli artt. 1
delle disposizioni sulla legge in generale e 1920 del Cod. civile,
nonché quelle aventi per oggetto le circolari ministeriali;
che nelle ordinanze in esame permane la stessa genericità delle
questioni rilevate con la citata sentenza che, per questo, le dichiarò
inammissibili e permane ugualmente la invocazione di un giudizio di
legittimità costituzionale sopra norme che non hanno forza di legge o
in riferimento a norme che non hanno carattere costituzionale, mentre
le sole questioni non genericamente prospettate si identificano
sostanzialmente con quelle già esaminate dalla Corte con la suindicata
sentenza, che in parte le accolse dichiarando l'inefficacia di alcune
norme ed in parte le respinse dichiarando non fondate le relative
questioni;
che nella specie nessuna nuova apprezzabile argomentazione viene
addotta, tale da determinare la possibilità di un riesame delle
questioni già risolute con la precedente decisione, che è stata
seguita da varie conformi ordinanze con le quali è stata dichiarata la
manifesta infondatezza delle stesse questioni;
che, per queste varie ragioni, anche le questioni prospettate con
le ordinanze in epigrafe debbono essere ugualmente dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale delle norme indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
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