Ordinanza n. 103/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 1766/1927
- art. 26r.d. 751/1924
- art. 2r.d.l. 751/1924
- art. 66r.d.l. 751/1924
usata come parametro
citata
- art. 2909Codice civile
- art. 107Codice di procedura civile
- art. 1legge 382/1975
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 26legge 57/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici
nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26
del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d 16 maggio 1926, n. 895,
che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio
1924, n. 751), e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),
promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dal Commissario per
la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e
dell'Umbria, nel procedimento civile vertente tra il comune di
Barbarano Romano e Cocchi Filippo ed altro iscritta al n. 433 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal comune di
Barbarano Romano contro i signori Filippo e Giuseppe Cocchi per fare
accertare la natura giuridica di alcuni terreni, siti nel territorio
comunale, attualmente posseduti dai convenuti, il Commissario per la
liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria,
con ordinanza in data 22 maggio 1995, ha sollevato - in riferimento
agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma,
e 108, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella
parte in cui rendono possibile la contemporanea pendenza, in sede di
giurisdizione commissariale e in sede di amministrazione regionale,
di due procedimenti paralleli entrambi tendenti ad accertare la
qualitas soli dei medesimi terreni, creando le premesse per: a)
l'insorgenza di un eventuale conflitto tra le attribuzioni del
Commissario e quelle della Regione; b) l'eventuale mancato rispetto
sostanziale, da parte della Regione stessa, del giudicato formale in
ipotesi formatosi in sede di giurisdizione commissariale;
che, ad avviso del rimettente, i citati parametri costituzionali
sarebbero violati in quanto la normativa impugnata, a causa
dell'irrazionale mancanza di coordinamento dell'art. 66 del d.P.R. n.
616 con l'organico sistema normativo preesistente nella materia, non
assicura "un'efficace tutela giudiziaria ai diritti di carattere
immobiliare, privati e collettivi, a rilievo anche paesaggistico",
coinvolti nelle procedure in questione, e neppure garantisce la
necessaria indipendenza dell'attività giudiziaria e l'imparzialità
e la correttezza dell'attività amministrativa, dando luogo alla
possibilità di accertamenti contraddittori;
che, per rimuovere tale stato di diritto, ritenuto non conforme
alla Costituzione, si propone a questa Corte una sentenza che o
riconosca al giudicato commissariale in tema di demani collettivi
efficacia preclusiva dell'esercizio dei poteri di accertamento
dell'autorità amministrativa regionale oppure attribuisca alla
pendenza di un giudizio di accertamento della qualitas soli davanti
al Commissario efficacia sospensiva del procedimento amministrativo
in corso;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione dia
dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che non sussiste pregiudizialità in senso tecnico tra
l'accertamento giudiziale della qualitas soli e l'esercizio delle
funzioni amministrative spettanti alla Regione in ordine ai diritti
civici gravanti sui terreni di cui si controverte, essendo sempre
possibile promuovere davanti al Commissario l'accertamento di una
situazione giuridica diversa da quella asseverata dalla perizia
regionale e posta a base del relativo provvedimento;
che pertanto il mancato coordinamento dei due procedimenti nella
forma della sospensione obbligatoria di quello amministrativo,
essendo il riflesso della loro autonomia, non contrasta con nessuno
dei principi costituzionali richiamati, tanto più che nel caso in
esame non si prospetta nemmeno la possibilità, presente in altri
casi, di giudicati contraddittori (si pensi, per esempio, alla
possibilità di proposizione contestuale dell'azione individuale di
impugnativa del licenziamento ex art. 18, ultimo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e dell'azione collettiva inibitoria ex art.
28 della medesima legge);
che la soluzione - proposta in alternativa alla sospensione
obbligatoria del procedimento amministra-tivo - di rendere opponibile
il giudicato commissariale alla Regione pur quando non sia stata
parte del processo, in deroga al principio dell'art. 2909 cod.civ.,
è chiaramente osteggiata dall'art. 24 della Costituzione;
che nei casi, come quello di specie, in cui la controversia sulla
demanialità civica di un terreno insorga tra il comune e un privato,
il Commissario ha il mezzo per ovviare ai paventati inconvenienti
ordinando l'intervento della Regione nel processo ai sensi dell'art.
107 cod. proc. civ.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
57, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
(Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n.
1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del
r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati
dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), e dell'art. 66 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104,
primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal
Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del
Lazio e dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte