Ordinanza n. 107/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27
maggio 1997 dal Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a
carico di L. B., iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il Tribunale di Montepulciano, nel corso di un
procedimento di esecuzione nel quale la persona a cui era stata
applicata una pena patteggiata aveva presentato richiesta di
estinzione del reato, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 445,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone al
richiedente di provare di non avere commesso alcun delitto della
stessa indole nel termine di cinque anni previsto dalla legge;
che il giudice a quo premesso che all'imputato era stata
applicata la pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni
venti di reclusione e di lire novecentomila di multa per il delitto
di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990, assume che l'art. 445,
comma 2, cod. proc. pen. pone a carico del condannato l'onere di
provare di non avere commesso alcun delitto nel termine prescritto
dalla legge;
che, ad avviso del rimettente, tale prova non può essere data
né con il certificato del casellario giudiziale, ove sono iscritte
solo le sentenze di condanna divenute irrevocabili, né con i
certificati dei carichi pendenti: questi ultimi, infatti, se
rilasciati dal pubblico ministero del luogo di residenza, non
contengono eventuali pendenze in altri luoghi del territorio
nazionale, mentre la produzione dei certificati dei carichi pendenti
rilasciati da tutti gli uffici del pubblico ministero esistenti sul
territorio nazionale, oltre a tradursi in una probatio diabolica, non
potrebbe escludere che il condannato abbia commesso delitti della
stessa indole, non ancora prescritti e iscritti contro ignoti;
che ne conseguirebbe che la dichiarazione di estinzione del
reato, pur essendo espressamente prevista dalla legge, non sarebbe
concretamente ottenibile dal condannato, che si troverebbe
nell'impossibilità di fornire prova dei fatti che sono presupposto
dell'estinzione del reato;
che tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.,
in quanto precluderebbe al condannato di ottenere - provando - il
beneficio dell'estinzione del reato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in
quanto la prova della avvenuta commissione di un reato può essere
desunta solo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, e
non anche dall'esistenza di procedimenti eventualmente risultanti dai
certificati dei carichi pendenti;
che pertanto, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, al
fine di ottenere la dichiarazione di estinzione del reato sarebbe
sufficiente la produzione del certificato giudiziale.
Considerato che il rimettente muove dal duplice presupposto
interpretativo che l'elemento ostativo alla dichiarazione di
estinzione del reato consista nella mera commissione di un reato e,
quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a
carico del condannato e che l'onere di provarne l'inesistenza gravi
sullo stesso condannato;
che entrambi i presupposti sono palesemente erronei;
che è del tutto incontroverso, anche alla luce del principio di
cui all'art. 27, secondo comma, Cost., che l'effetto preclusivo
dell'estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere
commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma
all'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza
irrevocabile di condanna;
che il rimettente, per contro, non tiene conto della distinzione
tra i due momenti della commissione del reato entro il termine di
cinque anni prescritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e
dell'accertamento giudiziale della colpevolezza, che può intervenire
anche dopo la scadenza di tale termine;
che tale distinzione sta alla base della disciplina riservata
all'istituto, affine a quello oggetto del presente giudizio di
costituzionalità, dell'estinzione del reato per il quale sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena (art. 167 cod. pen.),
e della revoca di diritto della sospensione nel caso in cui il
condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa indole nei termini stabiliti (art. 168, comma primo, numero 1,
cod. pen.); istituto nei cui confronti giurisprudenza e dottrina
pacificamente distinguono tra commissione del nuovo delitto e
relativo accertamento giudiziale, ricollegando solo a quest'ultimo la
revoca della sospensione condizionale (e della conseguente estinzione
del reato), a nulla rilevando che la sentenza irrevocabile sia stata
pronunciata oltre il termine stabilito;
che è comunque erroneo anche il secondo presupposto
interpretativo su cui si basa il rimettente, assumendo che nel
procedimento di esecuzione sarebbe posto a carico del condannato
l'onere di provare l'inesistenza di elementi impeditivi della
estinzione del reato;
che, a contrario l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce
al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorità
competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
che al fine di provvedere sulla richiesta di dichiarare estinto
il reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. il giudice può
limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale, per
verificare se siano o meno intervenute sentenze irrevocabili di
condanna relative a delitti commessi entro il termine di cinque anni;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Neppi Modona
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte