Ordinanza n. 1070/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 38d.P.R. 1032/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da
Selina Giovanni ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,
iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 9 aprile 1988 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da
Filice Francesco ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,
iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,
con due ordinanze emesse il 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988)
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre
1973, n. 1032 (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), nella parte
in cui non prevede, come elemento costitutivo della base per il
computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa
speciale;
Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno
riuniti, stante l'identità delle questioni sollevate;
che le questioni sollevate con le predette ordinanze sono già
state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 220
del 1988, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità
legislativa;
che, successivamente, per tale stessa ragione, analoghe
questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili con le
ordinanze 10 giugno 1988, n. 639 e 21 luglio 1988, n. 869;
che non sono stati addotti motivi nuovi rispetto a quelli già
esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la
Toscana con ordinanze 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988) in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1070 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte