Ordinanza n. 11/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo
comma, 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal
Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia nel
procedimento penale a carico di Torri Alberto, iscritta al n. 277 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, con ordinanza del 23 gennaio 1992, il Pretore di
Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del
codice di procedura penale, questione che veniva dichiarata
inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 491 del 1992 perché
le norme denunciate avevano già realizzato la loro funzione nel
processo a quo e perché, inoltre, una delle questioni non risultava
incentrata sulla norma effettivamente da evocare, e cioè sull'art.
79, terzo comma, del codice di procedura penale;
che, con ordinanza del 19 marzo 1993, lo stesso Pretore - dopo
aver espresso riserve circa la pronuncia di inammissibilità - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 555, terzo comma, 558, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui le prime
due norme non prevedono rispettivamente che alla persona offesa dal
reato non venga notificato il decreto di citazione a giudizio e che
anche per la persona offesa decorrano, come per l'imputato, i termini
minimi di comparizione di giorni quarantacinque, e l'art. 79, terzo
comma, dello stesso codice non rinvia anche ai termini di cui
all'art. 567, secondo comma, ma soltanto a quelli di cui all'art. 468
del codice di procedura penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
comunque non fondate;
Considerato che l'esame della seconda questione è logicamente
prioritario rispetto alle altre due, in quanto la necessità della
notifica alla persona offesa dal reato del decreto di citazione ed il
regime connesso alla presentazione delle liste nel giudizio pretorile
risultano chiaramente condizionate dalla brevità dei termini tra la
notifica della citazione e la data fissata per il dibattimento, con
la conseguenza che anche l'esercizio del diritto alla prova su cui si
incentrano le altre due questioni resterebbe comunque salvaguardato
in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della
persona offesa, tanto da far desumere che le censure concernenti gli
artt. 79, terzo comma, e 555, terzo comma, del codice di procedura
penale siano state proposte subordinatamente al mancato accoglimento
di quella avente ad oggetto l'art. 558, secondo comma, dello stesso
codice;
che questa Corte, con sentenza n. 453 del 1992, ha già
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio
nella parte in cui, nel procedimento davanti al pretore, "limita a
soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione
della persona offesa";
che in tale situazione, pur dandosi atto "che, nell'ambito del
processo pretorile, il termine minimo di cinque giorni dalla data
fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa
può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi
parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del
responsabile civile", si ritenne preclusa dall'"assenza di un tertium
comparationis ricavabile dal sistema" qualsiasi decisione
manipolativa in grado di pervenire ad "una soluzione
costituzionalmente obbligata", così da fronteggiare le ipotizzate
incongruenze derivanti dall'applicazione della norma sottoposta a
censura;
che, più in particolare, si ravvisò l'assoluta impossibilità
di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto
normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a
quella dell'imputato, non soltanto per la diretta interferenza del
temine minimo di quarantacinque giorni di cui all'art. 555, terzo
comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a
quest'ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, ma
anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto, in quanto
"non rivestendo ancora la persona offesa" nel procedimento pretorile
- ove è assente l'udienza preliminare - la qualità di parte,
"l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato
comporterebbe l'operatività, questa volta davvero irragionevole, "di
un identico regime rispetto a situazioni non omogenee";
che nella medesima pronuncia fu pure preso in considerazione "il
ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel
procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in
via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del
1992)", ma la soluzione fu anch'essa ritenuta non perseguibile
"perché tale termine finirebbe con l'interferire, travolgendola, con
la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti
riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione
delle parti nel processo pretorile";
che, quindi, "poiché le soluzioni possibili al fine di porre
rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del
codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, va
ribadito che "la scelta del termine congruo per la citazione della
persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza
di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore" (v., ancora,
sentenza n. 453 del 1992);
che, oltre tutto - anche allo scopo di assicurare un esito
normativo a talune decisioni di inammissibilità pronunciate da
questa Corte nelle quali veniva segnalato come solo il legislatore
potesse intervenire rispetto a situazioni di dubbia legittimità
costituzionale - un'iniziativa legislativa risulta essere stata già
avanzata, avendo il Ministro di Grazia e Giustizia presentato il
disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in
materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI
legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla presidenza il
18 marzo 1993), con il quale è stato in gran parte ridisegnato il
procedimento davanti al pretore contemplato dal vigente codice di
rito, sulla base di "una profonda riflessione sul complesso di tale
procedimento" riguardo al quale è risultata "insufficiente una
revisione che si limiti ad aggiustamenti e correttivi" (v. Relazione
al detto disegno di legge n. 1087);
che, più in particolare, nell'ambito di una simile
rivisitazione del procedimento in esame ha trovato posto una
complessiva riformulazione del regime dei termini per comparire -
attraverso la parificazione dei termini stessi, adesso diversamente
articolati in relazione alle varie parti private - prevedendosi (art.
3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556,
557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto è
notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa
almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio";
che l'intrinseca connessione della questione avente ad oggetto
l'art. 558, terzo comma, con le altre, aventi ad oggetto gli artt.
555, terzo comma, e 79, terzo comma, del codice di procedura penale
esime questa Corte da ogni pronuncia in merito alla denunciata
mancata previsione della notifica del decreto di citazione alla
persona offesa, il tutto a prescindere da ogni problema relativo alla
rilevanza polemicamente affermata dal rimettente nonostante le
statuizioni contenute nell'ordinanza n. 491 del 1992;
che, dunque, tutte le questioni ora proposte devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo comma, 555, terzo
comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia con
ordinanza del 19 marzo 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte