Ordinanza n. 110/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 439Codice di procedura penale
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 458legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440 e
458, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 settembre 1990 dalla Corte d'Appello
di Trieste nel procedimento penale a carico di Barazza Flavio,
iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1990 dalla Corte di Assise di
Catanzaro nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio,
iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di appello di Trieste, con ordinanza emessa
il 20 settembre 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede l'obbligo per il pubblico ministero di motivare il proprio
dissenso";
che medesima questione è stata sollevata anche dalla Corte di
assise di Catanzaro, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1990, ed estesa
agli artt. 440 e 458, secondo comma, del codice di procedura penale,
in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108,
primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni dal contenuto
sostanzialmente identico e che i relativi giudizi vanno, quindi,
riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nonché, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art.
458, primo e secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui
non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia
tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono
che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, citato;
che di conseguenza le questioni qui proposte devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440, e 458,
secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarati
costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 81 del 1991, nella
parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice; questioni sollevate dalla
Corte di appello di Trieste e dalla Corte di assise di Catanzaro con
le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte