Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440 e

458, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 settembre 1990 dalla Corte d'Appello

di Trieste nel procedimento penale a carico di Barazza Flavio,

iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1990 dalla Corte di Assise di

Catanzaro nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio,

iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di appello di Trieste, con ordinanza emessa

il 20 settembre 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede l'obbligo per il pubblico ministero di motivare il proprio

dissenso";

che medesima questione è stata sollevata anche dalla Corte di

assise di Catanzaro, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1990, ed estesa

agli artt. 440 e 458, secondo comma, del codice di procedura penale,

in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108,

primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni dal contenuto

sostanzialmente identico e che i relativi giudizi vanno, quindi,

riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nonché, in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art.

458, primo e secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui

non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia

tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono

che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, citato;

che di conseguenza le questioni qui proposte devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440, e 458,

secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarati

costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 81 del 1991, nella

parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui

non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice; questioni sollevate dalla

Corte di appello di Trieste e dalla Corte di assise di Catanzaro con

le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte