Ordinanza n. 117/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 1766/1927
- art. 26r.d. 751/1924
- art. 2r.d.l. 751/1924
- art. 66d.P.R. 616/1977
- art. 71d.P.R. 616/1977
- art. 1legge 382/1975
usata come parametro
citata
- art. 3r.d.l. 751/1924
- art. 9r.d.l. 751/1924
- art. 24r.d.l. 751/1924
- art. 104r.d.l. 751/1924
- art. 108r.d.l. 751/1924
- art. 9legge 87/1953
- art. 10legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici
nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26
del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895,
che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio
1924, n. 751), come interpretato dalla Corte di cassazione con
sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 30
e 31 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio
1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del
Regno), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1994 dal
commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in
Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il comune di Massa
d'Albe e la s.n.c. Ditta Fratelli Ficorilli ed altro iscritta al n.
793 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio fra il comune di Massa
d'Albe, la s.n.c. ditta Fratelli Ficorilli e il comune di Magliano
dei Marsi, avente ad oggetto la pretesa occupazione abusiva da parte
di detta società di alcuni terreni di presunta natura demaniale
civica situati nel comune di Massa d'Albe, il commissario regionale
per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del
16 novembre 1994, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt.
3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno
1927, n. 1766, nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta
dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 28 gennaio
1994, n. 858, a seguito del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non
prevede che i giudizi innanzi ai commissari agli usi civici possano
essere promossi anche d'ufficio;
che con la stessa ordinanza è stata sollevata altresì, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del
relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 26 febbraio
1928, n. 332, nella parte in cui, secondo l'interpretazione statuita
dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 10
dicembre 1993, n. 12158, escludono ogni competenza del commissario
nei procedimenti di legittimazione del possesso dei terreni gravati
da usi civici;
che la domanda di legittimazione del possesso, formulata in via
subordinata nell'udienza di costituzione dalla ditta Ficorilli, era
già stata presentata allo stesso Commissario in data 9 febbraio
1993;
che le questioni sono motivate con richiamo alle argomentazioni
svolte nelle precedenti ordinanze dello stesso giudice in data 20
aprile e 14 giugno 1994, con qualche aggiunta, meramente esplicativa,
in ordine alla seconda questione;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque infondata;
Considerato che la prima questione, per sé inammissibile perché
motivata per relationem, è già stata esaminata da questa Corte, la
quale, con sentenza n. 46 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del
1927, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del
commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria
giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo;
che la medesima sentenza ha dichiarato inammissibile la seconda
questione perché la domanda di legittimazione del possesso ai sensi
degli artt. 9 e 10 della legge sugli usi civici non ha natura
giurisdizionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge
16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del
r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n.
751) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua
con sentenza n. 46 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3,
9, 24, 104 e 108, dal commissario per il riordinamento degli usi
civici in Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927
e 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul
riordinamento degli usi civici del Regno), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal detto commissario con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte