Ordinanza n. 117/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 154Codice di procedura civile
- art. 24Riscossione imposte sul reddito
- art. 97Riscossione imposte sul reddito
- art. 101Riscossione imposte sul reddito
- art. 102Riscossione imposte sul reddito
- art. 36-bislegge 449/1997
- art. 36-bisd.P.R. 602/1973
- art. 28Accertamento imposte sui redditi
- art. 3Legge sul procedimento amministrativo
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), e dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con
ordinanze emesse il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Caltanissetta, il 4 febbraio e il 27 marzo 1998 dalla
Commissione tributaria provinciale di Torino, il 10 luglio e il 18
settembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Roma, il 29
giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, il 18
giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni e il 17
luglio 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze,
rispettivamente iscritte ai numeri 81, 91, 92, 175, 176, 226, 437 e
684 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 9, 13, 17, 37 e 51, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di
Caltanissetta, con ordinanza emessa il 4 aprile 1998, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e dell'art. 26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito);
che l'indicazione delle norme impugnate, contenuta nel
dispositivo dell'ordinanza di rimessione, deve ritenersi imputabile
ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalità
inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma di cui
all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui il
primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 va
interpretato "nel senso che il termine in esso indicato, avendo
carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza", sarebbe
stata emanata al solo scopo di avvantaggiare la parte pubblica nei
giudizi in corso - essendosi ormai consolidato un orientamento
giurisprudenziale nel senso della perentorietà del termine in
questione - e, a causa della sua efficacia retroattiva, sarebbe
lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di
difesa dei contribuenti (art. 24 Cost.), del principio di buon
andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.), ed infine del principio di irretroattività delle norme
punitive di cui all'art. 25 Cost., inteso in un significato ampio e
comprensivo non solo delle norme penali, ma di ogni norma
sanzionatoria;
che la norma stessa sarebbe altresì affetta da "intrinseca
irrazionalità giuridica" nella parte in cui fa discendere l'assenza
di effetto decadenziale dall'asserito carattere ordinatorio del
termine in questione, in quanto, ad avviso del giudice a quo la
decadenza potrebbe conseguire, ai sensi dell'art. 154 cod. proc.
civ., anche all'inosservanza dei termini ordinatori non prorogati
prima della scadenza;
che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella
parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli
elementi costitutivi della cartella di pagamento emessa ai sensi
dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sarebbe invece lesivo
del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di
cui all'art. 97 Cost., in quanto indurrebbe l'amministrazione
finanziaria ad emanare atti inesistenti, dovendo considerarsi la
sottoscrizione autografa elemento essenziale di ogni atto
amministrativo, nonché del diritto di difesa dei contribuenti,
tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto indurrebbe costoro ad
adempiere nonostante l'inesistenza dell'atto di accertamento;
che analoghe violazioni di precetti costituzionali
discenderebbero dalla mancata previsione dell'obbligo di motivazione
della cartella stessa;
che la Commissione tributaria provinciale di Torino, con due
ordinanze di analogo contenuto emesse il 4 febbraio 1998 ed il 27
marzo 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e
101 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
che, ad avviso della Commissione rimettente, il legislatore
avrebbe nella specie fatto un uso non corretto del potere di emanare
norme di interpretazione autentica, non sussistendo alcun contrasto
interpretativo riguardo alla perentorietà del termine previsto
dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, cosicché la norma si
porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il
diritto di difesa dei contribuenti, con il principio dell'equità
fiscale e con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione e sarebbe altresì lesiva delle prerogative del
potere giudiziario, al quale soltanto competeva di valutare la
ordinarietà o perentorietà del termine di cui all'art. 36-bis;
che la Commissione tributaria regionale di Roma, con due
ordinanze di analogo contenuto emesse il 10 luglio 1998 ed il 18
settembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma;
che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con
ordinanza emessa il 29 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., questione di legittimità costituzionale
della stessa norma;
che la Commissione tributaria provinciale di Terni, con
ordinanza emessa il 18 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., questione di
legittimità costituzionale della stessa norma;
che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con
ordinanza emessa il 17 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97, 101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost., questione
di legittimità costituzionale della stessa norma;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri in tutti i giudizi, ad
eccezione di quello promosso dalla Commissione tributaria regionale
di Firenze, ha concluso per la declaratoria di infondatezza delle
questioni.
Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, in via
esclusiva o concorrente, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (dovendo, come si
è detto, ascriversi ad errore materiale l'indicazione, nel
dispositivo dell'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria
provinciale di Caltanissetta, della norma interpretata di cui
all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, piuttosto che
della norma interpretatrice di cui al citato art. 28 della legge
n. 449 del 1997) e vanno perciò riuniti per essere decisi con unica
pronunzia;
che, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24,
53, 97, 101, 102 e 113 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
stata già dichiarata non fondata da questa Corte (sentenza n. 229
del 1999) né risultano prospettati profili nuovi tali da indurre ad
una diversa decisione;
che le considerazioni svolte nella citata pronunzia riguardo
alla insussistenza dell'asserita lesione delle prerogative del potere
giudiziario valgono altresì ad escludere la violazione
dell'art. 104, primo comma, Cost., prospettata dalla Commissione
tributaria regionale di Firenze;
che per quanto riguarda il diverso parametro di cui
all'art. 25 Cost., evocato dalla Commissione tributaria provinciale
di Caltanissetta, è sufficiente rilevare che il divieto di norme
retroattive ivi enunciato si riferisce esclusivamente alla materia
penale e che in ogni caso la norma denunciata non ha natura
sanzionatoria;
che la censura riferita all'art. 98 Cost., sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Padova, non risulta sorretta da
alcuna motivazione;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata dalla Commissione
tributaria provinciale di Caltanissetta con riguardo alla mancata
previsione di sottoscrizione autografa della cartella di pagamento
emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, si fonda
sul presupposto che la sottoscrizione autografa debba considerarsi
elemento essenziale di ogni atto amministrativo;
che tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo
diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della
sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei
soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di
regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia
possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto
proviene;
che per quanto riguarda il diverso profilo rappresentato
dall'asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di
motivazione della predetta cartella di pagamento, appare evidente che
il rimettente ha omesso di considerare che l'obbligo di motivazione
degli atti amministrativi è ora in via generale imposto dall'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), a seguito del quale il d.m. 14 luglio 1992 ha
espressamente previsto, nel modello di cartella di pagamento emessa
ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, una apposita sezione
destinata a contenere la sintetica descrizione degli eventuali errori
commessi dal contribuente nella determinazione dell'imposta;
che la mancanza di motivazione nella cartella di pagamento
impugnata nel giudizio a quo non può perciò ascriversi a vizio di
legittimità costituzionale della norma ma solo, eventualmente, a
vizio dell'atto;
che le questioni sollevate devono pertanto essere dichiarate
tutte manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria
provinciale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e
97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost., dalla
Commissione tributaria regionale di Roma, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di
Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli
artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., dalla Commissione
tributaria regionale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, 97,
101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost.;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte