Ordinanza n. 12/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2129Codice civile
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2126 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata
di Pescara sul ricorso proposto da Lizza Mario contro la USL di
Pescara, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott. Mario
Lizza, ispettore sanitario, contro la USL di Pescara per ottenere la
differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle
mansioni superiori di responsabile del servizio di medicina legale
svolte dall'8 dicembre 1981 al 31 luglio 1982, il TAR per l'Abruzzo -
Sezione distaccata di Pescara, con ordinanza del 17 dicembre 1992
(pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1993), ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ. in
quanto applicabile anche all'impiego pubblico, almeno nella parte in
cui non prevede per tale settore limiti di operatività temporale;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma sarebbe in
contrasto con: a) il principio di eguaglianza e il diritto al lavoro
perché, non prevedendo alcun limite temporale di applicabilità,
consente abusi che si traducono in arbitrari favoritismi; b) col
principio di tutela della salute, in sé e coordinato con l'art. 97,
primo comma, Cost., perché nel settore della sanità consente di
affidare la salute dei cittadini a prestatori di lavoro di cui non
sono accertate le occorrenti attitudini professionali; c) col
principio di proporzionalità della retribuzione alle qualità del
lavoro prestato, pure coordinato col principio di buon andamento
dell'amministrazione, perché consente di corrispondere la
retribuzione relativa a qualifiche superiori a personale di qualifica
inferiore privo di idoneità a mansioni più elevate; d) col
principio dell'avanzamento di carriera per pubblico concorso, perché
favorisce lo svolgimento di carriere di fatto senza la garanzia
prevista dall'art. 97, terzo comma, Cost.; e) col principio che pone
i pubblici dipendenti al servizio esclusivo della Nazione, perché si
presta ad asservirli "a privati interessi distorti";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata in conformità dell'ord. n. 337
del 1993, che ha deciso una questione analoga sollevata dallo stesso
giudice in relazione all'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, "quale risulta essere a seguito della sua
integrazione con gli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ.";
Considerato che l'art. 2126 cod. civ., affererente alla disciplina
dei rapporti privati di lavoro, è applicabile ai prestatori di
lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle USL, non
per virtù propria, bensì in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod.
civ., di guisa che l'ordinanza appare viziata da errata
identificazione della norma impugnanda;
che inoltre la questione è prospettata "in astratto", in
ragione della pretesa potenzialità lesiva dei richiamati principi
costituzionali attribuita dal giudice remittente all'art. 2126 cod.
civ. in quanto applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego,
senza alcuna verifica della concreta pregiudizialità per la
definizione del giudizio principale ai sensi dell'art. 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ora citata e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ., sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo per l'Abruzzo - Sezione distaccata di
Pescara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte