Ordinanza n. 123/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25d.P.R. 915/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 7
settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di
smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre
1994 dal Pretore di Terni nel procedimento penale a carico di Euro e
Adino Tombesi, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 nel corso di
un procedimento penale a carico di Euro e Adino Tombesi - imputati,
tra l'altro, della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25,
secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per avere
realizzato una discarica costituita da detriti e ritagli di marmo
senza autorizzazione - il Pretore di Terni, su eccezione del pubblico
ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti), "nella sua stesura integrale,
intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli
interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli
articoli ivi richiamati";
che, ad avviso del giudice rimettente, il decreto-legge n. 530
del 1994 violerebbe gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della
Costituzione. Difatti esso, in contrasto con la precedente normativa
di settore: sottrae a qualsiasi forma di controllo i materiali
quotati con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali
ufficiali istituiti presso le camere di commercio e formanti oggetto
di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro
dell'ambiente; crea una disciplina transitoria che esclude dal regime
di gestione dei rifiuti tutti i residui, anche tossici e nocivi,
definiti come materie prime secondarie dal decreto ministeriale 26
gennaio 1990, senza considerare che quest'ultimo è stato in gran
parte annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del
1990, resa in sede di conflitto di attribuzione, anche nelle parti in
cui conteneva le prescrizioni sulle modalità di smaltimento delle
materie prime secondarie; elimina, a determinate condizioni,
l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo per lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nell'insediamento
di produzione o trattamento; esclude la punibilità per i
comportamenti conformi alle disposizioni del citato decreto del
Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 e delle leggi regionali
vigenti posti in essere prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge; sottrae alle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982
le attività disciplinate e qualificate come attinenti al riutilizzo
dei rifiuti;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
Considerato che il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata
conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261, serie
generale, dell'8 novembre 1994);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, tanto più che il decreto-legge attualmente vigente (9
marzo 1995, n. 66), a seguito di successive reiterazioni, presenta un
contenuto normativo diverso da quello espresso dal testo denunciato
dal giudice rimettente;
che la questione è in ogni caso inammissibile anche perché il
dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice
rimettente ha ad oggetto un intero testo normativo (ordinanza n. 65
del 1993), senza che le censure formulate siano tali da investire
tutte le norme del decreto-legge e che la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale sia motivata in riferimento a tutte le
disposizioni in esso contenute;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 1994, n.
530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da
cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un
processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei
rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41
della Costituzione, dal Pretore di Terni con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte