Ordinanza n. 126/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 3,
e 460, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, promosso,
nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Trapani con ordinanza emessa il
29 maggio 2000, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 29 maggio 2000 il giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Trapani ha sollevato due
diverse questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 461,
comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di
condanna a deliberare, a seguito di opposizione al decreto stesso,
sulla richiesta di giudizio immediato o di giudizio abbreviato o di
applicazione della pena; b) dell'art. 460, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, in relazione agli artt. 464, comma 3,
417, comma 1, lettera b), e 552, comma 1, lettera c), dello stesso
codice, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di
condanna deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa del
fatto e delle circostanze;
che circa la questione relativa all'art. 461, comma 3, cod.
proc. pen. il rimettente, premesso in fatto che l'imputato, nei cui
confronti aveva emesso decreto penale di condanna, ha formulato con
l'atto di opposizione richiesta di giudizio immediato, rileva che la
valutazione espressa dal giudice in sede di emissione del decreto
penale, in quanto concernente la configurabilità del reato e la
riferibilità dello stesso all'imputato, lo renderebbe incompatibile
a continuare a trattare del procedimento a seguito di opposizione,
soprattutto allorquando con l'atto di opposizione venga formulata
richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma
dell'art. 444 cod. proc. pen;
che, in particolare, la lesione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione sarebbe conseguenza del "trattamento pregiudizievole
riservato all'imputato poiché la sua posizione ha già formato
oggetto di valutazione da parte [del] giudice investito della
richiesta di decreto penale di condanna", ora "chiamato a giudicarlo
sullo stesso fatto in sede di opposizione";
che sarebbero altresì violati il principio del giudice
naturale (art. 25 Cost.), l'art. 76 Cost., per contrasto con i
principi della terzietà e della imparzialità del giudice,
richiamati dall'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
nonché il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), che impone
che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle
prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di
valutazioni sul merito dell'imputazione già espresse in precedenza;
che, con riferimento alla seconda questione di legittimità
costituzionale, il rimettente rileva che la legge 16 dicembre 1999,
n. 479, ha introdotto negli artt. 417, comma 1, lettera b), e 552,
comma 1, lettera c), cod. proc. pen., fra i requisiti,
rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto
di citazione a giudizio, l'enunciazione "in forma chiara e precisa"
del fatto e delle circostanze, allo scopo di vincolare l'organo della
pubblica accusa alla formulazione di un addebito il più possibile
specifico, dettagliato e comprensibile e consentire l'esercizio del
diritto di difesa della persona incolpata, come imposto
dall'art. 111, terzo comma, Cost.;
che, tuttavia, analoga previsione non è stata estesa al
decreto penale di condanna, con conseguente pregiudizievole
disparità di trattamento degli imputati nei confronti dei quali si
procede per decreto rispetto agli imputati per i quali si procede con
richiesta di rinvio a giudizio o con decreto di citazione a giudizio,
in quanto la chiarezza e la precisione dell'imputazione assicurano
una maggiore tutela dei diritti della difesa.
Considerato che con la prima questione di legittimità
costituzionale il rimettente lamenta che l'art. 461, comma 3, del
codice di procedura penale attribuisca allo stesso giudice che ha
pronunciato il decreto penale di condanna la competenza ad emettere i
provvedimenti conseguenti alla richiesta di giudizio immediato o di
giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma
dell'art. 444 cod. proc. pen., formulata con l'atto di opposizione al
decreto;
che ad avviso del rimettente tale disciplina determinerebbe
una situazione di incompatibilità, in quanto il giudice chiamato ad
emettere i provvedimenti di cui all'art. 464, comma 1, cod. proc.
pen. sarebbe pregiudicato dal precedente esame sul merito della
medesima res judicanda;
che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo precisa che
con l'atto di opposizione è stata presentata richiesta di giudizio
immediato, per cui la questione è rilevante solo per la parte in cui
è riferita al decreto che dispone il giudizio immediato;
che, mentre la pronuncia con cui il giudice accoglie o
rigetta la richiesta di decreto penale di condanna ha effetti
pregiudicanti sulla funzione di giudizio (v. sentenza n. 502 del
1991, nonché il testo dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.), il
decreto che dispone il giudizio immediato a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, in quanto atto che non contiene alcuna
valutazione di merito, non rientra tra le funzioni suscettibili di
essere pregiudicate nei termini precisati dalla giurisprudenza di
questa Corte in tema di incompatibilità (v., per tutte, sentenza
n. 131 del 1996);
che infatti, a differenza della decisione sull'ammissibilità
del giudizio immediato disciplinato dagli artt. 453 e seguenti cod.
proc. pen., che implica una valutazione sull'evidenza della prova e,
quindi, sulla "verosimile attribuibilità del fatto all'imputato",
idonea a radicare un pregiudizio nei confronti di successive
decisioni di merito (cfr. sentenze n. 261 del 1992 e n. 401 del
1991), il decreto con cui viene disposto il giudizio immediato a
seguito di opposizione a decreto penale deve essere adottato
indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l'evidenza della
prova o da altre condizioni di ammissibilità;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
che il giudice rimettente lamenta anche che - a differenza di
quanto previsto dagli artt. 417, comma 1, lettera b), e 552, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen., ove si stabilisce, con riferimento,
rispettivamente, alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di
citazione a giudizio, che l'enunciazione del fatto e delle
circostanze venga effettuata "in forma chiara e precisa" -
l'art. 460, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. non indichi tale
elemento tra i requisiti del decreto penale di condanna;
che l'omissione determinerebbe la violazione degli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione a causa della irragionevole disparità di
trattamento in danno dell'imputato nei cui confronti si procede con
decreto penale di condanna, ostacolato nell'esercizio del diritto di
difesa da una contestazione imprecisa e generica;
che la censura è priva di fondamento, in quanto il decreto
penale ha valore di pronuncia di condanna, sicché i fatti per i
quali si afferma la responsabilità dell'imputato debbono
necessariamente essere descritti in forma chiara, precisa e
circostanziata, trattandosi non di capi di imputazione, ma, salva la
facoltà dell'imputato di proporre opposizione, di veri e propri capi
di condanna;
che l'introduzione nella lettera b) dell'art. 460 cod. proc.
pen. di una integrazione analoga a quella che ha interessato la
richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione a giudizio
(nonché il decreto che dispone il giudizio disciplinato
dall'art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) non sarebbe
quindi conferente con la natura e con i possibili effetti di
pronuncia irrevocabile di condanna del decreto penale;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76
e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
terzo comma, della Costituzione, come soprasollevata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte