Ordinanza n. 127/1982
Altra decisione · depositata il 08/07/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 134d.P.R. 482/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella
all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, e dell'art. 134, comma 2 (recte
"1"), dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 (testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa l'8
maggio 1981 dal Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra
Calosso Sebastiano e l'INAIL, iscritto al n. 600 del registro ordinanze
1981 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del
20 gennaio 1982.
Visti gli atti di costituzione di Calosso Sebastiano e dell'INAIL;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il pretore di Torino, con ordinanza in data 8 maggio
1981 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della
tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'art. 134, primo comma (deve
in proposito ritenersi frutto di mero errore materiale il riferimento
al secondo comma contenuto nell'ordinanza) dello stesso d.P.R. n. 1124
del 1965 in riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione;
che nel relativo giudizio sono intervenuti l'INAIL chiedendo che le
proposte questioni vengano dichiarate infondate e Calosso Sebastiano
sostenendo l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;
che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio;
Considerato, peraltro, che la seconda delle sollevate questioni non
rientra fra quelle già esaminate dalla Corte nelle sentenze n. 206 del
1974 e n. 140 del 1981;
che non ricorre il caso di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte; e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9,
quarto comma, delle norme anzidette, la causa va rinviata alla pubblica
udienza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte