Ordinanza n. 132/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo
comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dal Pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Hernandez Maury e Marcella
Leoncini Di Donato, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da
Hernandez Maury nei confronti di Marcella Leoncini Di Donato, avente
ad oggetto la determinazione del canone legale di un immobile locato
ad uso di abitazione e la conseguente ripetizione delle somme che il
conduttore assumeva di avere corrisposto in violazione dei limiti
previsti dalla legge, il Pretore di Firenze, all'esito di una
consulenza tecnica che aveva determinato il canone in lire 40.565
mensili a partire dal 1 agosto 1989, ha sollevato, in riferimento
all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15,
16, 17, 18 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani);
che la legge n. 392 del 1978, all'art. 12, primo comma,
stabilisce che "il canone di locazione e sublocazione degli immobili
adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del
valore locativo dell'immobile locato", mentre nei successivi articoli
specifica le modalità di calcolo con riferimento ad un'ampia gamma
di variabili, adeguate alla specifica condizione dell'immobile
(superficie convenzionale, costo base e coefficienti correttivi di
esso, tipologia, classe demografica dei comuni, ubicazione, livello
di piano, vetustà, stato di conservazione e manutenzione);
che, secondo il giudice a quo, la violazione dell'art. 42,
secondo comma, della Costituzione deriverebbe dal fatto che le
disposizioni denunciate non prevedono che le parti possano
liberamente e diversamente determinare il canone, o che lo possa fare
il giudice, quando quello calcolato in base all'applicazione dei
parametri previsti dalla legge sia avulso dal mercato ed irrisorio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che il sistema di predeterminazione normativa del
corrispettivo, adottato in ragione della grave situazione
dell'edilizia abitativa nella quale è intervenuta la legge n. 392
del 1978, si sottrae ai rilievi mossi dal giudice rimettente. Difatti
questa Corte ha più volte rilevato che tale sistema risponde
all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle
locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi
(ordinanze n. 1084 e n. 1048 del 1988), e di determinare una
sostanziale indifferenza della persona del conduttore ai fini della
redditività dell'immobile, e quindi un ridotto interesse del
locatore a far cessare il rapporto (sentenza n. 1028 del 1988);
che inoltre la previsione, nell'ambito della stessa legge n. 392
del 1978, di coefficienti correttivi (art. 15 e seguenti) e della
possibilità di aggiornamento ed adeguamento del canone (artt. 24 e
25) consente di raccordare il calcolo del corrispettivo della
locazione alla diversità ed alla variazione degli elementi di fatto
della singola unità immobiliare, incrementandolo in rapporto
all'aumento del costo della vita;
che, peraltro, alla scadenza dei contratti di locazione in
corso, nel contesto di una situazione che il legislatore ha
considerato mutata, le parti possono stipulare, con procedure
particolari, accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978
anche quanto alla determinazione del canone (art. 11, secondo comma,
del decreto-legge n. 333 del 1992);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte