Ordinanza n. 141/2002
Altra decisione · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 97Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
citata
- art. 117Costituzione
- art. 4legge 59/1997
- art. 1legge 59/1997
- art. 2legge 59/1997
- art. 3legge 59/1997
- art. 9legge 59/1997
- art. 11legge 59/1997
- art. 12legge 59/1997
- art. 13legge 59/1997
- art. 16legge 59/1997
- art. 17legge 59/1997
- art. 18legge 59/1997
- art. 28legge 59/1997
- art. 28-bislegge 59/1997
- art. 2d.lgs. 266/1992
- art. 1d.lgs. 114/1998
- art. 2d.lgs. 114/1998
- art. 5d.lgs. 114/1998
- art. 6d.lgs. 114/1998
- art. 7d.lgs. 114/1998
- art. 8d.lgs. 114/1998
- art. 9d.lgs. 114/1998
- art. 11d.lgs. 114/1998
- art. 12d.lgs. 114/1998
- art. 13d.lgs. 114/1998
- art. 15d.lgs. 114/1998
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale relativo al mancato
adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano in
materia di commercio ai principi fondamentali di riforma
economico-sociale desumibili dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e,
più precisamente: (a) degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17,
18, 28, 28-bis 28-ter 28-quater 29 e 33 della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 24 ottobre 1978, n. 68 (Disciplina del
commercio); (b) dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 7 dicembre 1988, n. 55 (Modifiche alla normativa sul
commercio: Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del
commercio"; Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 "La nuova
disciplina del commercio ambulante"; Legge provinciale 13 novembre
1986, n. 27 "Credito al commercio"); (c) dell'art. 1 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 17 maggio 1991, n. 15 (Modifiche
alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la
"Disciplina del commercio" e alla legge provinciale 13 novembre 1986,
n. 27, concernente il "Credito al commercio"); (d) degli artt. 1, 2,
comma 2, 3, 5 e 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 16 dicembre 1994, n. 11 (Modifiche alla disciplina del
commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli artt. 1, 2, commi 1 e
2, 3, commi 1 e 2, e 4 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 13 novembre 1995, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale
24 ottobre 1978, n. 68, concernente "Disciplina del commercio"); (f)
dell'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
21 gennaio 1998, n. 1 [Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e
norme legislative collegate (legge finanziaria 1998)], promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
23 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo e iscritto
al n. 25 del registro ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto che con ricorso notificato il 23 luglio 1999 e
depositato il successivo 28 luglio il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità
costituzionale di numerose disposizioni della legislazione della
Provincia autonoma di Bolzano in materia di commercio, e
precisamente: (a) degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 28,
28-bis 28-ter 28-quater 29 e 33 della legge provinciale 24 ottobre
1978, n. 68 (Disciplina del commercio); (b) dell'art. 1 della legge
provinciale 7 dicembre 1988, n. 55 (Modifiche alla normativa sul
commercio: legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del
commercio"; legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 "La nuova
disciplina del commercio ambulante"; legge provinciale 13 novembre
1986, n. 27 "Credito al commercio"); (c) dell'art. 1 della legge
provinciale 17 maggio 1991, n. 15 (Modifiche alla legge provinciale
24 ottobre 1978, n. 68, concernente la "Disciplina del commercio" e
alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente il
"Credito al commercio"); (d) degli artt. 1, 2, comma 2, 3, 5 e 11,
comma 2, della legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11 (Modifiche
alla disciplina del commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli
artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, commi 1 e 2, e 4 della legge provinciale
13 novembre 1995, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre
1978, n. 68, concernente "Disciplina del commercio"); (f)
dell'art. 14 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1
[Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative
collegate (legge finanziaria 1998)], censurando le suddette
disposizioni in riferimento agli artt. 4, 5, 9 e 97 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
che, sulla premessa secondo cui le disposizioni statali che
riordinano la disciplina del settore del commercio devono essere
considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui
anche le regioni a statuto speciale (e le province autonome) sono
tenute a conformare la propria legislazione, il ricorrente svolge
numerose specifiche censure di merito delle sopra elencate
disposizioni normative dettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in
materia di commercio, perché non adeguate, nei termini prescritti
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai principi
introdotti in materia di commercio dalla legislazione statale e in
particolare dagli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), chiedendo pertanto la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stesse
disposizioni provinciali;
che si è costituita nel giudizio così promosso la Provincia
autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile o, nel merito, infondato;
che successivamente la provincia autonoma ha depositato una
memoria nella quale si osserva che, pendente il giudizio
costituzionale, sono intervenute due modifiche normative di rilievo:
(a) l'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa
provinciale della materia, costituita dalla legge della Provincia
autonoma di Bolzano 17 febbraio 2000, n. 7 (Nuovo ordinamento del
commercio), che ha tenuto conto dei principi contenuti nel decreto
legislativo n. 114 del 1998, e (b) l'entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), che con l'art. 3, recante il nuovo
art. 117 della Costituzione riserva alle Regioni la competenza
esclusiva in materia di commercio, e che stabilisce (art. 10)
l'applicazione delle nuove disposizioni anche alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto
attribuiscono forme di autonomia maggiori di quelle preesistenti;
che per le suddette ragioni la provincia ha concluso nel
senso del superamento della controversia, per effetto delle nuove
disposizioni costituzionali, e comunque della cessazione della
materia del contendere, stante l'intervenuto adeguamento della
normativa provinciale ai principi della legislazione statale;
che in data 8 febbraio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato atto con il quale, rilevata l'approvazione e
promulgazione della nuova disciplina di cui alla legge provinciale
n. 7 del 2000, su conforme deliberazione del 25 gennaio 2002 del
Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha a sua
volta depositato, in data 11 febbraio 2002, atto di accettazione
della rinuncia, contestualmente allegando la conforme deliberazione
del 28 gennaio 2002 della Giunta provinciale di Bolzano.
Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce
l'effetto di estinguere il processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte