Ordinanza n. 142/2002
Altra decisione · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 97Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
citata
- art. 4legge 59/1997
- art. 20legge 59/1997
- art. 21legge 59/1997
- art. 23legge 59/1997
- art. 2d.lgs. 266/1992
- art. 2d.lgs. 114/1998
- art. 1d.lgs. 114/1998
- art. 7d.lgs. 114/1998
- art. 8d.lgs. 114/1998
- art. 9d.lgs. 114/1998
- art. 11d.lgs. 114/1998
- art. 12d.lgs. 114/1998
- art. 13d.lgs. 114/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale relativo al mancato
adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Trento in
materia di commercio ai principi fondamentali di riforma
economico-sociale desumibili dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e,
più precisamente: (a) degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54,
55 e 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 22 dicembre
1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia
autonoma di Trento); (b) dell'art. 21 della legge della Provincia
autonoma di Trento 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti
l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi
provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della
Provincia autonoma di Trento); (c) dell'art. 21 della legge della
Provincia autonoma di Trento 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni
concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da
leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale
1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell'art. 37 della
legge della Provincia autonoma di Trento 7 luglio 1997, n. 10 (Misure
per la razionalizzazione della finanza provinciale); (e) degli
artt. 29, 30 e 31 della legge della Provincia autonoma di Trento
11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del
bilancio per l'anno 1998), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 1999, depositato in
Cancelleria il 28 successivo e iscritto al n. 26 del registro ricorsi
1999.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per
la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto che con ricorso notificato il 23 luglio 1999 e
depositato il successivo 28 luglio il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità
costituzionale di numerose disposizioni della legislazione della
Provincia autonoma di Trento in materia di commercio, e precisamente:
(a) degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54, 55 e 56 della legge
provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore
commerciale della Provincia autonoma di Trento); (b) dell'art. 21
della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni
concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da
leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della
Provincia autonoma di Trento); (c) dell'art. 21 della legge
provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni concernenti
l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi
provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale
1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell'art. 37 della
legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (Misure per la
razionalizzazione della finanza provinciale); (e) degli artt. 29, 30
e 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure
collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998),
censurando le suddette disposizioni in riferimento agli artt. 4, 5, 9
e 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670);
che, sulla premessa secondo cui le disposizioni statali che
riordinano la disciplina del settore del commercio devono essere
considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui
anche le Regioni a statuto speciale (e le Province autonome) sono
tenute a conformare la propria legislazione, il ricorrente svolge
numerose specifiche censure di merito delle sopra elencate
disposizioni normative dettate dalla Provincia autonoma di Trento in
materia di commercio, perché non adeguate, nei termini prescritti
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai principi
introdotti in materia di commercio dagli artt. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12
e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che si è costituita nel giudizio così promosso la Provincia
autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o, nel merito, infondato;
che in data 8 febbraio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato atto con il quale, rilevata l'approvazione e
promulgazione, con la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
(Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento), di
una nuova normativa adottata al dichiarato fine di adeguare la
legislazione provinciale ai principi posti dalla legislazione
statale, su conforme deliberazione del 25 gennaio del Consiglio dei
ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la difesa della Provincia autonoma di Trento ha a sua
volta depositato atto di accettazione della rinuncia, contestualmente
allegando la conforme deliberazione del 1 febbraio 2002 della Giunta
provinciale di Trento.
Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce
l'effetto di estinguere il processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte