Ordinanza n. 143/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 646/1982
- art. 31legge 646/1982
usata come parametro
citata
- art. 416-bisCodice penale
- art. 30legge 575/1965
- art. 12-sexieslegge 306/1992
- art. 2-terlegge 575/1965
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia), promossi con ordinanze emesse il 3 e il 18 aprile 2001
dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani,
iscritte ai nn. 468 e 582 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, nn. 25 e
33, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 3 aprile 2001 (r.o. 468/2001), il
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha
sollevato tre distinte questioni di legittimità costituzionale,
rispettivamente (a) dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982,
n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una
commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, (b) dell'art. 31 della stessa legge
n. 646 del 1982, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, e (c)
ancora dell'art. 31 della citata legge n. 646 del 1982, in
riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della Costituzione;
che, relativamente alla prima questione, il rimettente muove
dalla formulazione dell'art. 30 impugnato, il cui primo comma fa
obbligo alle persone "già sottoposte, con provvedimento definitivo,
ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575", di comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal
fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,
tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire
e altresì di comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le
variazioni intervenute nell'anno precedente, sempre se al di sopra
della soglia di valore anzidetta; mentre il secondo comma stabilisce
che il suddetto termine di dieci anni decorre "dalla data del
decreto" applicativo della misura di prevenzione e il terzo comma
dispone che "gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la
misura di prevenzione è revocata a seguito del ricorso in appello o
in cassazione";
che pertanto - prosegue il rimettente - dalla formulazione
complessiva della norma possono trarsi due diverse e tra loro
contraddittorie prescrizioni, nell'ambito della medesima disposizione
legislativa, giacché, mentre dal primo comma si desume che l'obbligo
di comunicazione è imposto a soggetti sottoposti con provvedimento
definitivo alla misura preventiva, dai successivi commi secondo e
terzo si desume invece che lo stesso obbligo decorre già dalla data
dell'emanazione del decreto o dal momento della sua esecuzione,
comunque anteriormente alla definitività del provvedimento;
che il rimettente rileva che nel caso di specie l'interessato
ha omesso di comunicare operazioni di alienazione di immobili
effettuate in date 28 luglio 1998 e 26 gennaio 1999, mentre il
decreto di applicazione della misura di prevenzione è divenuto
definitivo, a seguito del ricorso per cassazione, in data 3 febbraio
1999;
che, svolgendo ulteriori argomentazioni anche relativamente
alle modifiche legislative intervenute sulla norma denunciata, il
giudice a quo conclude, quanto alla prima questione, denunciando di
incostituzionalità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, perché, dalla formulazione di
detta norma e dalla duplicità di interpretazioni inconciliabili che
essa consente, deriverebbe "incertezza del diritto, con conseguente
impossibilità di assicurare ai soggetti destinatari parità di
trattamento dinanzi alla legge [...] qualora si ritenga che vi sia
immediata decorrenza degli obblighi di comunicazione per i soggetti
sottoposti a misura di prevenzione";
che con la seconda questione il giudice a quo, deducendo la
violazione dell'art. 27 della Costituzione, lamenta che la sanzione
prevista dall'art. 31 della legge n. 646 del 1982 per il caso di
inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni
patrimoniali - la reclusione da due a sei anni e la multa da lire
venti milioni a lire quaranta milioni - sia eccessiva e
sproporzionata e contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo;
che il rimettente svolge al riguardo critiche circa
l'utilità pratica della previsione, che, finalizzata in astratto a
una sorta di difesa avanzata dall'infiltrazione della criminalità
mafiosa nell'economia, a suo avviso porrebbe un obbligo puramente
formale, la cui inosservanza non determinerebbe alcun sostanziale
effetto negativo per il soggetto obbligato, osservando inoltre che i
dati concernenti le operazioni che debbono formare oggetto di
comunicazione sarebbero comunque conoscibili per altra via, essendo
gli acquisti e le alienazioni di immobili - cioè le operazioni di
cui si tratta nel caso di specie - effettuati attraverso atti
soggetti a forme legali di pubblicità;
che inoltre l'adempimento dell'obbligo posto dalla norma
finirebbe per costituire, di fatto, una sorta di copertura delle
operazioni, avendo il soggetto tutto l'interesse a rispettarlo,
ingenerando un effetto di apparente liceità delle operazioni che
comportano variazioni patrimoniali, cosicché neppure sotto questo
profilo la norma sarebbe in grado di assicurare i risultati in vista
dei quali essa è stata posta;
che, per queste considerazioni, l'applicazione delle rigorose
pene stabilite dalla disposizione a fatti "nella realtà privi di
offensività" finirebbe per contrastare - specificamente per "la pena
minima edittale" - con il principio di necessaria proporzionalità
della pena e suo tramite con la finalità rieducativa, che della pena
è carattere essenziale (art. 27 della Costituzione);
che, svolgendo una terza questione, il giudice rimettente
denuncia infine, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della
Costituzione, l'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, in
quanto prevede, quale ulteriore conseguenza della condanna per il
reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, "la
confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del
corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati";
che al riguardo il giudice a quo osserva, in generale, che
nel sistema penale la confisca è una misura di sicurezza che si
fonda sulla pericolosità della disponibilità di alcune cose, che
sono servite o che sono state destinate a commettere il reato o che
di questo sono il prodotto o il profitto, e che pertanto essa - anche
secondo la giurisprudenza è caratterizzata dalla finalità
"cautelare", in quanto mira a prevenire la commissione di ulteriori
reati;
che nella disposizione censurata, viceversa, la confisca
assume - ancora ad avviso del rimettente - un mero carattere
punitivo, trattandosi di misura "del tutto slegata dall'accertamento
della pericolosità della cosa", in quanto la variazione patrimoniale
costituirebbe solo l'"occasione" dell'insorgere dell'obbligo di
comunicazione, la cui violazione determina l'applicazione della
misura della confisca del bene acquistato o del corrispettivo del
bene venduto, senza che si possa ravvisare quel nesso di
strumentalità tra il fatto e il bene che invece è richiesto in
generale nella configurazione della confisca quale misura di
sicurezza facoltativa - alla quale egli riferisce l'argomentazione
della questione sollevata, in quanto misura prevista solo in caso di
condanna -, rappresentando la variazione patrimoniale, in sé
considerata, un "elemento neutro";
che a sostegno della questione il giudice rimettente pone a
raffronto la previsione impugnata, da un lato, con l'art. 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, che prevede, in caso di condanna o di
pronuncia di "patteggiamento" per alcuni delitti, tra cui quello di
associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il
condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o
disporre a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito o alla propria attività economica; dall'altro, con la
specifica confisca che può essere disposta nell'ambito del
procedimento di prevenzione, a norma dell'art. 2-ter della legge
31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);
che, nel raffronto con queste disposizioni, il rimettente
individua un primo profilo di incostituzionalità per disparità di
trattamento di situazioni analoghe, poiché ciò che è ammesso nei
due casi anzidetti - la dimostrazione della legittima provenienza dei
beni - è invece precluso a chi sia condannato per il reato di omessa
comunicazione previsto dall'impugnato art. 31 della legge n. 646 del
1982;
che ulteriore aspetto di contrasto della norma con l'art. 3
della Costituzione è ravvisato dal giudice a quo nella circostanza
che la misura della confisca si applica, senza distinzione alcuna,
anche a beni pervenuti per successione ereditaria o per donazione, o
relativamente ai quali il condannato abbia, in ipotesi, acceso un
mutuo bancario, pagando le relative rate con i proventi del proprio
lavoro, con una indiscriminata applicazione che appare, al
rimettente, indice di sproporzione rispetto alla finalità
legislativa di controllo dei movimenti patrimoniali dei soggetti
mafiosi, a fronte della già ricordata mancanza di pericolosità
intrinseca del bene;
che, sulla base di questi rilievi, il giudice di merito
censura la norma in questione per violazione del principio di
uguaglianza e del canone di coerenza e razionalità della legge,
risultando la confisca inadeguata ed eccedente rispetto agli
obiettivi del legislatore, e altresì per violazione degli artt. 35,
41 e 42 della Costituzione, essendo prevista l'ablazione di beni e
utilità anche quando siano il prodotto del lavoro e del risparmio e
dunque quando l'acquisto della proprietà derivi da attività
consentite e protette dal diritto;
che con altra Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 (r.o.
582/2001), in distinto procedimento penale, il giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Trapani ha sollevato questione di
costituzionalità degli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982,
testualmente identica a quella precedentemente detta e riferita agli
stessi parametri costituzionali;
che nel giudizio promosso con quest'ultima ordinanza è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite
l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni
sollevate.
Considerato che le due ordinanze, di contenuto corrispondente tra
loro, sollevano le medesime questioni e che pertanto i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica
pronuncia;
che, quanto alle questioni - più ampiamente indicate in (a)
e in (b) della parte narrativa - relative, rispettivamente, alla
disposizione che stabilisce l'obbligo di comunicazione delle
variazioni patrimoniali (art. 30 della legge n. 646 del 1982) e alla
disposizione che stabilisce le sanzioni penali della reclusione e
della multa per l'inosservanza dell'obbligo (art. 31 della legge
n. 646 del 1982), questa Corte, chiamata a vagliare le medesime
censure, prospettate con ordinanze emesse dallo stesso ufficio
giudiziario rimettente, ne ha dichiarato, con ordinanza n. 442 del
2001, successiva alle ordinanze di rinvio ora in esame: quanto alla
questione in (a), la manifesta inammissibilità, per essere con essa
sollevato un mero dubbio di carattere interpretativo, originato dalla
formulazione testuale della norma, dubbio che spetta al giudice
dissolvere, e, quanto alla questione in (b), la manifesta
infondatezza, risolvendosi essa in considerazioni critiche circa
l'opportunità della norma, non traducibili in censure di
costituzionalità apprezzabili, a fronte della ampia discrezionalità
del legislatore nella determinazione dei reati e delle relative
sanzioni;
che, in assenza di qualsiasi ulteriore profilo argomentativo
nelle ordinanze ora all'esame di questa Corte, non v'è motivo di
discostarsi dalla decisione anzidetta, cosicché per le questioni
sopra richiamate deve giungersi alle stesse conclusioni;
che, quanto alla questione, indicata in (c) nella parte
narrativa, relativa alla previsione della confisca dei beni
acquistati e del corrispettivo dei beni alienati con le operazioni
patrimoniali della cui effettuazione sia stata omessa la
comunicazione da parte del soggetto obbligato, nei termini di legge,
si deve osservare, in via preliminare, che la questione attiene a una
statuizione giudiziale di natura accessoria, perché necessariamente
susseguente all'affermazione di responsabilità del soggetto per il
reato di cui all'art. 30 della legge n. 646 del 1982;
che, proprio per questo carattere derivato della questione,
in tanto potrebbe porsi un dubbio di costituzionalità specificamente
concernente la misura ablativa in quanto sia risolto, nel senso
affermativo, il tema della responsabilità penale dell'imputato,
sotto ogni profilo oggettivo e soggettivo;
che viceversa, come sopra ricordato, il rimettente non ha
risolto il tema anzidetto, da un lato rimettendo a questa Corte la
soluzione delle incertezze interpretative che sono indotte da una
formulazione testuale apparentemente contraddittoria e stratificata
per effetto di interventi legislativi successivi su diversi commi
della stessa disposizione (art. 30 impugnato) non coordinati tra
loro, dall'altro eludendo anche le possibilità interpretative che
sono offerte da una lettura della disposizione nell'ambito del
sistema di prevenzione della criminalità mafiosa, le quali hanno
condotto altra giurisprudenza, appunto in base a tali criteri, a
escludere la sussistenza del reato, sotto il profilo dell'elemento
soggettivo, quando le operazioni siano costituite da atti legalmente
soggetti a forme di pubblicità che rendano di per sé impossibile
l'occultamento di essi (v. la citata ordinanza n. 442 del 2001);
che, irrisolte queste premesse sull'an dell'incriminazione,
la questione incentrata sulla conseguenza di ordine patrimoniale
viene configurata in via ipotetica e pertanto, risultando priva del
necessario requisito della rilevanza, deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre
1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le
ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646
del 1982, relativamente alla previsione della confisca, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze
in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646
del 1982, relativamente alla previsione della sanzione della
reclusione e della multa, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Trapani, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte