Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione

approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 29 aprile 1969 dal tribunale di Crotone nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Fraia Natale e di

Campana Alessandro, iscritte ai nn. 243 e 244 del registro ordinanze

1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del

9 luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 18 luglio 1969 dal comandante del porto di

Pesaro nel procedimento penale a carico di Baronciani Paolo ed altri,

iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

3) ordinanze emesse l'11 ottobre 1969 dalla Corte suprema di

cassazione - sezioni unite penali - nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Urbinati Enrico e di Trofa Arturo, iscritte

ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970 e n. 82 del 1

aprile 1970;

4) ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale a carico di

Ricca Giuseppe, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo

1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con le prime due ordinanze - di identico contenuto -

emesse dal tribunale di Crotone è stata proposta la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1238 del

codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale

al comandante di porto, capo del circondario, in riferimento agli artt.

25 e 102 della Costituzione;

che con la terza ordinanza, emessa dal comandante di porto di

Pesaro, l'eccezione di incostituzionalità, in riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione, è stata formulata nei confronti del

solo comma secondo del citato art. 1238. e limitatamente alla parte in

cui esclude, nel giudizio avanti al comandante di porto, l'assistenza

del pubblico ministero;

che, infine, con le ultime tre ordinanze - di identico contenuto -

della Corte di cassazione la denuncia di incostituzionalità oltre che

al ripetuto art. 1238 è stata estesa alle successive norme dello

stesso codice (artt. 1240,1242, 1243, 1245 e 1247), che disciplinano

l'esercizio del potere giurisdizionale del comandante di porto, in

riferimento però agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo,

della Costituzione;

che tutte le ordinanze in epigrafe propongono quindi questioni

attinenti alla giurisdizione penale dei comandanti di porto ed i

relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.

Considerato che tutte le disposizioni denunciate sono state già

esaminate dalla Corte in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e

108, comma secondo, della Costituzione nei giudizi decisi con la

sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;

che con tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimita

costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice

della navigazione;

che la dichiarazione di incostituzionalità non è stata estesa

agli artt. 1240 e 1245 poiché le disposizioni in essi contenute si

riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal

codice della navigazione ed essendo venuta meno la competenza

giurisdizionale penale dei comandanti di porto le anzidette

disposizioni non sono più applicabili a tale giurisdizione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della

navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, proposte con le

ordinanze indicate in epigrafe, già dichiarati costituzionalmente

illegittimi con sentenza n. 121 del 24 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte