Ordinanza n. 145/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 537/1994
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con ordinanze
emesse il 27 settembre 1994 dal Pretore di Terni, il 4 ottobre 1994
dal Pretore di Trento, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Perugia, il
27 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa
Marittima, il 5 ottobre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata
di Tivoli, iscritte rispettivamente ai nn. 677, 720, 729, 765 e 803
del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 47 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1994 e
nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che i Pretori di Terni, Trento, Perugia, Grosseto,
sezione distaccata di Massa Marittima, e Roma, sezione distaccata di
Tivoli - con ordinanze emesse rispettivamente il 27 settembre, il 4
ottobre, il 6 ottobre, il 27 ottobre e il 5 ottobre 1994, nel corso
di altrettanti procedimenti penali per il reato di scarico oltre i
limiti di accettabilità (art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319) - hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n.
537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature);
che la disposizione denunciata, nel sostituire il terzo comma
dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, prevede che l'inosservanza
dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla
legge (ovvero stabiliti dalle regioni o eventualmente prescritti in
sede di rilascio dell'autorizzazione) è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3 a 30 milioni di lire. La stessa
disposizione stabilisce che per gli scarichi diversi da quelli
provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di
attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e
sanitaria, in caso di superamento in misura superiore al 20 per cento
dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla
legge o di quelli fissati dalle regioni la pena è dell'ammenda da 10
a 100 milioni di lire; infine prevede la pena dell'ammenda da 20 a
200 milioni di lire o la pena dell'arresto da due mesi a due anni
qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, indicati
al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del
Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 319
del 1976, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima;
che tutte le ordinanze prospettano il contrasto con l'art. 3
della Costituzione: a) per irrazionale disparità di trattamento
giuridico-penale tra le diverse ipotesi di reato previste dalla legge
n. 319 del 1976 (le violazioni meno gravi e puramente formali
sarebbero punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda, mentre il
superamento dei limiti tabellari da parte di uno scarico produttivo,
che pone in pericolo gli interessi protetti dalla stessa normativa,
sarebbe in alcuni casi depenalizzato ed in altri sanzionato con la
sola ammenda); b) per il diverso regime penale delle medesime ipotesi
di reato, a seconda della data di fissazione del dibattimento, per
effetto del susseguirsi di decreti-legge di modifica della
fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 21, terzo comma,
della legge n. 319 del 1976;
che la disposizione censurata violerebbe anche gli artt. 9 e 32
della Costituzione (secondo i Pretori di Terni e di Perugia) o solo
quest'ultimo parametro (secondo il Pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli), per la contraddittorietà rispetto
all'obiettivo di tutelare il paesaggio, inteso oggi anche come
complessivo ecosistema, ed all'obbligo di salvaguardare il diritto
alla salute, configurabile come diritto all'ambiente salubre;
che il contrasto con l'art. 41 della Costituzione, prospettato
dai Pretori di Terni, Perugia e Grosseto, sezione distaccata di Massa
Marittima, deriverebbe dall'ostacolo che l'art. 3, primo comma, del
decreto-legge n. 537 del 1994 introduce all'applicazione del
principio "chi inquina paga", essendo favorito chi ha violato la
legge e penalizzato invece, anche sul piano della concorrenza,
l'imprenditore che ha affrontato rilevanti investimenti per adeguare
i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;
che alcune ordinanze di rimessione dubitano inoltre del
contrasto con la più rigorosa normativa comunitaria, in particolare
con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, con conseguente
violazione dell'art. 10 della Costituzione (Pretori di Terni e
Perugia) o degli artt. 10 e 11 della Costituzione (Pretore di
Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima);
che ad avviso dei Pretori di Trento e Roma, sezione distaccata
di Tivoli, la norma censurata, in quanto introdotta e reiterata con
un decreto-legge, si porrebbe in contrasto con il principio di
riserva di legge in materia penale e violerebbe pertanto l'art. 25 o
gli artt. 25 e 77 della Costituzione;
che in tutti i giudizi (tranne in quello promosso dal Pretore di
Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate inammissibili, essendo il decreto-legge n. 537 del
1994 decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni
identiche o connesse, concernenti la stessa disposizione, sicché i
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata
conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269, serie
generale, del 17 novembre 1994);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di
legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente
vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79)
presenta un contenuto normativo diverso da quello espresso dalla
disposizione denunciata dal giudice rimettente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai
Pretori di Terni, Trento, Perugia, Grosseto, sezione distaccata di
Massa Marittima, e Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte