Ordinanza n. 149/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2229Codice civile
- art. 35Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore
di Catania, iscritta al n.809 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Gruen Eric e Gran Francis,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 10 luglio 1985, il Pretore di Catania
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod.
pen. con riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.;
che - ad avviso del Pretore - trattandosi di definire un
giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini
statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di
"chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione
dello Stato, l'articolo denunziato (che è norma penale in bianco)
manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte,
gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono
riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall'altra non esiste nel
nostro Stato né un corso di laurea in Chiropratica né
conseguentemente l'omologa abilitazione professionale, per cui non
potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost.;
che nulla è detto nella motivazione dell'ordinanza in ordine
all'art. 10 Cost., tuttavia invocato come riferimento;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque,
infondata;
Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto
chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove è evidente che
l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la
quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non
l'abbia conseguita;
che, al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere
nell'ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione
per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora,
mentre l'art.2229 cod. civ. affida appunto alla legge la
determinazione delle professioni intellettuali per le quali è
necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge
ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere
inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo
Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo
esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un
lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in
tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata
libera ex art. 41 Cost., sì che l'art. 348 cod.pen. risulta
assolutamente inapplicabile perché il fatto non è preveduto dalla
legge come reato, e la questione proposta è del tutto irrilevante;
che la questione è, perciò, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, primo co., l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal
Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte