Ordinanza n. 151/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione del Consiglio comunale di Pizzo, emessa il 14
febbraio 1963 sui ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti
Domenico ed altri, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 27
luglio 1963;
2) deliberazione del Consiglio comunale di Santeramo in Colle,
emessa il 27 marzo 1963 su ricorso di Barberio Giuseppe, iscritta al n.
164 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con le due deliberazioni è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104, 105,
106 e 108 della Costituzione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 13 novembre
1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n.
120 del 1962 e nn. 22, 23 e 100 del 1963, ha dichiarato non fondata
tale questione, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 108
della Costituzione;
che la motivazione della citata sentenza n. 6 del 1963 vale anche
rispetto agli artt. 105 e 106 della Costituzione;
che non essendo stati addotti, né sussistendo nuovi e diversi
motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proposta
con le deliberazioni di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte