Ordinanza n. 159/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 463/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e da 25
a 33 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di
determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento
degli incarichi del personale docente e non docente), promosso con
ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal Pretore di La Spezia sul
ricorso proposto da Notari Anna Maria ed altri contro il Provveditore
agli studi di La Spezia ed altro, iscritta al n. 354 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 140 del 23 maggio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ricorso 25 ottobre 1978 diretto ai sensi
dell'art. 700 c.p.c. al Pretore di La Spezia, premesso che alcuni
ricorrenti erano abilitati in servizio annuale per le libere attività
complementari, altri abilitati non in servizio, altri ancora laureati
(anche da parecchi anni) ma non abilitati, che la pubblica
amministrazione avrebbe dovuto periodicamente bandire corsi abilitanti
ordinari - fino alla riforma dell'università - i quali avrebbero
costituito, con cadenza periodica, la forma normale di reclutamento,
che in provincia di La Spezia, dal 1971 alla data del ricorso, erano
stati tenuti due corsi abilitanti speciali (riservati al personale già
in servizio) ed un solo corso abilitante ordinario, che, in tale
situazione di inadempimento della Amministrazione, era sopravvenuta la
l. 9 agosto 1978, n. 463, la quale aveva previsto l'ingresso in ruolo
degli insegnanti, anche non abilitati, che di fatto avessero ricoperto
un incarico negli anni scolastici 1976/1977 o 1977/1978, lamentarono
che con ciò erano rimasti sacrificati i loro diritti, sorti prima di
tale legge, all'immissione in ruolo, e vanificata la loro esperienza di
lavoro maturata nella vana attesa che il corso abilitante ordinario
venisse bandito, premesso, ancora, che era loro intenzione ricorrere
anche al giudice amministrativo contro gli atti che sarebbero stati
emessi nei loro confronti in applicazione della legge, chiesero a)
l'emissione di provvedimenti provvisori intesi ad assicurare
temporaneamente la futura decisione del merito, con sospensione intanto
dell'efficacia, nei loro confronti, della legge impugnata di
incostituzionalità, b) la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 a 33 della
legge n. 463/1978 per contrasto con gli artt. 3, 4, 9, 33, 35 e 36
Cost., la dichiarazione del ripristino dell'incarico a tempo
indeterminato o comunque del diritto di essi ricorrenti a conseguire
una stabile occupazione, la conseguente dichiarazione della cessazione
di efficacia di incarichi da loro ottenuti soltanto a tempo
determinato, con l'ordine al Provveditorato agli studi di La Spezia di
non cessare la corresponsione della retribuzione (con relativi scatti
di anzianità), dichiarandosi altresì l'avanzamento di carriera ed
illegittima l'eventuale perdita o riduzione delle forme assistenziali
(ivi compreso il congedo straordinario per malattia) o, in alternativa,
la rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 della legge n. 463/1978, dal momento che, non essendo
realizzate le graduatorie nazionali, si verificavano nelle varie
province, a parità di punteggi, situazioni tra loro contrastanti, in
violazione del principio di eguaglianza. L'Amministrazione della
pubblica istruzione resisté al ricorso sotto vari profili:
l'inesistenza, in concreto, di atti amministrativi idonei a ledere il
presunto diritto dei ricorrenti, l'impossibilità per un giudice di
sospendere l'efficacia di una legge, il difetto di giurisdizione del
pretore, il cui potere cautelare è limitato alle materie oggetto di
giurisdizione civile, l'esistenza di altri rimedi cautelari nell'ambito
della giurisdizione amministrativa, l'impossibilità per il giudice
ordinario di imporre un comportamento alla pubblica amministrazione,
l'irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale per
l'inesistenza di un diritto da far valere e, comunque, la loro
infondatezza in quanto il principio di irretroattività della legge ha
rango costituzionale soltanto in campo penale.
2. - Il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 23 novembre
1978, notificata il 9 e comunicata il 13 del successivo mese di
febbraio 1979, pubblicata nella G.U. n. 140 del 23 maggio 1979 e
iscritta al n. 354 R. O. 1979, a) premesso che era perfettamente
ammissibile nella fase cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. una
disposizione "la quale, anticipando gli effetti di una decisione del
merito, intanto valida (rectius: valga) a non pregiudicare la loro
posizione giuridica in relazione all'accesso all'impiego. Vale a dire,
un avvertimento rivolto dal giudice all'amministrazione parte in causa
affinché si astenga dall'adottare provvedimenti idonei a frustrare le
legittime aspettative dei ricorrenti e pregiudicare di fatto l'esito
della controversia", dispose che l'Amministrazione convenuta, nelle
more del processo, si astenesse dal pregiudicare la posizione
soggettiva di ogni singolo ricorrente in relazione alle pretese fatte
valere nel giudizio, b) ritenuto "importante è che (cfr. Corte Cost.
22 luglio 1976 n. 186) l'incidente di legittimità costituzionale non
rimanga fine a se stesso: vale a dire il Giudice che lo solleva deve
avere la possibilità, una volta riassunto il processo, di emettere un
qualche provvedimento; altrimenti, è preferibile che, emesso il
provvedimento richiesto dai ricorrenti, sulla base della equazione a
"non fondatezza = fumus boni iuris " la proposizione dell'incidente di
costituzionalità sia rimessa al giudice del merito", dichiarò
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale ba) degli artt. da 25 a 33 compresi l. 9 agosto 1978 n.
463 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 36, 51 Cost. e bb) dell'art.
13 (salva l'individuazione di illegittimità costituzionale di altre
norme) l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 97, 3 e 51
Cost..
3. - Avanti la Corte, con unico atto, depositato il 5 giugno 1979,
nel quale concluse, in via gradata, per l'inammissibilità,
l'irrilevanza e l'infondatezza delle proposte questioni, l'Avvocatura
generale dello Stato spiegò intervento per il Presidente del Consiglio
dei ministri e si costituì per il Ministero della Pubblica Istruzione.
Considerato che: il Pretore di La Spezia ha adottato provvedimento
ex art. 700 c.p.c., di cui, stante l'ampio ventaglio delle domande di
merito dei ricorrenti, non è dato individuare l'obietto e, comunque,
ha sollevato questioni di costituzionalità coinvolgenti il merito a
conoscere il quale sarebbe, a stare all'orientamento delle Sezioni
unite della Corte di cassazione, privo di giurisdizione né si dà tra
procedimento ex art. 700 e successiva causa di merito translatio
iudicii, che, pertanto, le proposte questioni di legittimità
costituzionale sono manifestamente inammissibili sotto il duplice
profilo evidenziato da questa Corte con sentt. 74/1982 e 256/1982.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. da 25 a 33 compresi l. 9 agosto 1978 n. 463
per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 51 Cost. e dell'art. 13
(salva l'individuazione di illegittimità costituzionale di altre
norme) l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 97, 3 e 51
Cost., sollevate dal Pretore di La Spezia con ordinanza emessa il 23
novembre 1978 (n. 354 R. O. 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte