Ordinanza n. 159/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1995
dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Deutsche
Bank S.p.a. e Trupia Salvatore ed altro, iscritta al n. 638 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso
terzi il pretore di Aosta, con ordinanza emessa il 2 maggio 1995, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 545
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il
giudice possa tener conto, ai fini della non estensibilità del
pignoramento oltre la metà dello stipendio, salario o altre
indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, dell'esistenza
di titolo giudiziale pregresso, relativo a credito alimentare, in
relazione al quale non sia stata esperita esecuzione forzata;
che, ad avviso del rimettente, la citata norma, che prevede
limiti al pignoramento solo nell'ipotesi di esecuzione forzata per
simultaneo concorso di cause di credito e non opera, invece, qualora
il pignoramento concorra con un precedente titolo in relazione al
quale, per il puntuale adempimento del debitore, non siano stati
esperiti atti di esecuzione, sarebbe in contrasto: a) con l'art. 3
della Costituzione, per la irragionevole e ingiustificata disparità
di trattamento tra il debitore regolarmente adempiente agli obblighi
alimentari e il debitore inadempiente a tali obblighi, in quanto solo
quest'ultimo e non il primo, se sottoposto ad ulteriore pignoramento,
potrebbe beneficiare dei limiti di pignorabilità dello stipendio
previsti dal quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura
civile; b) con gli artt. 29 e 30 della Costituzione, perché rende
difficoltoso, ai limiti della inesigibilità, l'adempimento degli
obblighi alimentari; c) con l'art. 36 della Costituzione, poiché la
quota dello stipendio a disposizione del debitore, una volta detratte
le somme dovute, non consentirebbe al medesimo di condurre
un'esistenza libera e dignitosa.
Considerato che il debitore del giudizio a quo è dipendente della
pubblica amministrazione e che è stato pignorato un quinto dello
stipendio ad esso erogato dal Ministero dell'interno, come si rileva
dalla stessa ordinanza di rimessione;
che in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono dettate disposizioni particolari, previste dal
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni);
che il giudice rimettente non ha tenuto conto delle predette
disposizioni, che uniche sono applicabili ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, incorrendo in errore nella individuazione
della norma da impugnare;
che, pertanto, la questione sollevata deve dichiararsi
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la
norma, della cui costituzionalità il rimettente dubita, non può
trovare applicazione nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della
Costituzione, dal pretore di Aosta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte