Ordinanza n. 16/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 5r.d. 1949/1940
- art. 5d.l. 59/1948
- art. 1d.l. 59/1948
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre
1940, n. 1949; del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954; del D.L.L. 8
febbraio 1945, n. 75; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; del D.L.C.P.S.
13 maggio 1947, n. 493; del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59; della legge 22
novembre 1949, n. 861; della legge 14 aprile 1956, n. 307, contenenti
norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei
contributi unificati in agricoltura; nonché di alcune circolari del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, concernenti lo stesso
oggetto, promosso con ordinanza emessa il 19 agosto 1961 dal Pretore di
Torremaggiore nel procedimento civile vertente tra Antonucci Attilio e
l'Esattore comunale di Torremaggiore, iscritta al n. 176 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 287 del 18 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l'ordinanza segnata in epigrafe, emessa dal
Pretore di Torremaggiore dopo che la causa era stata trattata in
pubblica udienza ed assegnata a sentenza, è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale dei suindicati atti aventi forza di
legge nonché di circolari e di decreti ministeriali, dei quali non è
stata denunziata specificamente alcuna disposizione, per contrasto con
gli articoli 2, 3 (in relazione agli artt. 70, 76 e 77), 41 (in
relazione agli artt. 42 e 44) e 76 della Costituzione, nonché con
l'art. 1920 del Codice civile e con l'art. 1 delle preleggi;
che nel giudizio di cui in epigrafe si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri con deduzioni depositate il 16 settembre
1961 e l'Esattore delle imposte di Torremaggiore con deduzioni
depositate il 25 settembre dello stesso anno;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli
artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nonché dell'art. 5
del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di
lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo; ha
dichiarato non fondate le questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2
aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1
del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, previa dichiarazione di
inammissibilità, per la loro genericità, delle questioni di
legittimità costituzionale riflettenti il dedotto contrasto delle
leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, del D.L.L. 8
febbraio 1945, n. 75, del R.D. 29 settembre 1940, n. 1954, e del
D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, con gli artt. 2, 41, 42, 44 della
Costituzione; ha dichiarato ugualmente inammissibili le questioni
concernenti il contrasto delle disposizioni predette con gli artt. 1
delle disposizioni sulla legge in generale e 1920 del Codice civile,
nonché le questioni aventi per oggetto le circolari ministeriali;
che nella ordinanza in esame permane la stessa genericità delle
questioni rilevata con la citata sentenza che, per questo, le dichiara
inammissibili e permane ugualmente la invocazione di un giudizio di
legittimità costituzionale sopra norme che non hanno forza di legge o
in riferimento a norme che non hanno carattere costituzionale, mentre
le sole questioni non genericamente prospettate si identificano
sostanzialmente con quelle già esaminate dalla Corte con la suindicata
sentenza, che in parte le accolse dichiarando l'inefficacia di alcune
norme ed in parte le respinse dichiarando non fondate le relative
questioni;
che nella specie nessuna nuova apprezzabile ragione viene addotta,
tale da determinare la possibilità di un riesame delle questioni già
risolute con la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale delle norme relative ai contributi agricoli unificati
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte