Ordinanza n. 16/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 482/1968
- art. 9legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni
termini), come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre
1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Birra Peroni
Industriale e Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione di Roma ed altri, iscritta al n. 408 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia nel
procedimento penale a carico di Benedetti Mauro, iscritta al n. 434
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Birra Peroni
Industriale, di Benedetti Mauro, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse rispettivamente l'8 marzo
1988 dalla Corte di appello di Roma (R.O. n. 408) e il 23 maggio 1989
dal Pretore di Perugia (R.O. n. 434) è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre
1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini)
come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638
nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei
lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, a condizione che
l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che
comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento, per
contrasto con gli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e
41 della Costituzione;
che nel giudizio di cui alla prima ordinanza è intervenuta la
S.p.a. Birra Peroni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele
Fornario, Carlo Silvetti e Romano Vaccarella, con richiesta di
accoglimento della questione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che quanto sollevato sia dichiarato
non fondato;
che trattandosi di identica questione i giudizi vanno riuniti
per formare oggetto di un'unica pronuncia;
Considerato che la Corte ha già avuto modo di rilevare come sia
ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e
successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è
assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori
già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò,
dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie; e d'altra parte,
quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da
restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento,
applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti,
verrebbero a ingenerarsi, per contro, ingiustificati squilibri in
ordine agli obblighi del datore di lavoro;
che non si ravvisano ulteriori o diversi argomenti per
discostarsi da quanto già affermato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968,
n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla
legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli
artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della
Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Roma e dal Pretore
di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte