Ordinanza n. 161/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, quinto e
sesto comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza
emessa il 10 luglio 1991 dal Pretore di Cagliari nel procedimento
penale a carico di Gianfranco Pedditzi ed altri iscritta al n. 679
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Gianfranco
Pedditzi ed altri, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 624,
625, nn. 2, 5 e 7 del codice penale, il Pretore di Cagliari, con
ordinanza del 10 luglio 1991 (R.O. n. 679 del 1991), ha sollevato -
in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 566,
quinto e sesto comma, del codice di procedura penale "nella parte in
cui non impone al Pretore adito per la celebrazione del giudizio
direttissimo tipico, che non abbia emesso provvedimenti restrittivi,
di restituire gli atti al pubblico ministero perché proceda con le
forme ordinarie";
che - secondo il giudice a quo - il pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 121 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale", ha l'obbligo di adire il pretore designato per la
celebrazione dei giudizi direttissimi solo ove ricorra il presupposto
dell'applicabilità di misure coercitive, mentre nessuna norma prevede
che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice
adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la
trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico
ministero;
che, in base alle disposizioni contenute nei commi quinto e
sesto dell'art. 566 del codice di procedura penale, per la
celebrazione del giudizio direttissimo è necessaria e sufficiente la
sola convalida dell'arresto, con la conseguenza che il giudizio
speciale, una volta instaurato, deve essere proseguito comunque, sia
che il giudice accerti l'inapplicabilità di misure coercitive sia
che la pubblica accusa non chieda, come accade talvolta in pratica,
l'adozione di misure cautelari;
che - sempre ad avviso del giudice remittente - le disposizioni
dettate dai commi quinto e sesto dell'art. 566 del codice di
procedura, così interpretate, sarebbero in contrasto con l'art. 25,
primo comma, della Costituzione perché comporterebbero
l'impossibilità per il giudice di controllare, sotto il profilo della
scelta del rito, le valutazioni del pubblico ministero, determinando
"l'indiscriminata sottrazione dell'imputato sia al suo giusto giudice
del procedimento incidentale di convalida ... sia a quello del
dibattimento";
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che, secondo il giudice remittente, le disposizioni
impugnate violerebbero l'art. 25, primo comma, della Costituzione,
perché rimetterebbero la scelta del rito a valutazioni del pubblico
ministero non controllabili da parte del giudice, determinando quale
conseguenza la possibilità di una sottrazione dell'imputato al suo
giudice naturale;
che, in base all'art. 566, sesto comma, del nuovo codice di
procedura penale, l'instaurazione del rito direttissimo è stata
condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioè alla
convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude
l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in
ordine al rito ed al giudice del dibattimento;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si ha
violazione del principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25,
primo comma, della Costituzione quando il giudice venga designato a
posteriori in relazione ad una determinata controversia o
direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle
regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali la
legge attribuisca tale potere al di là dei limiti imposti dalla
riserva di legge (sent. n. 446 del 1990; ord. n. 902 del 1988; sent.
n. 127 del 1979);
che, nella fattispecie condotta all'esame della Corte, tale
violazione non sussiste, dal momento che risulta rispettata
l'esigenza della precostituzione del giudice, quale garanzia di
imparzialità dell'organo giudiziario;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione, dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte