Ordinanza n. 165/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo
comma, del c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal
Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di
Rondoni Claudio ed altri iscritta al n. 1013 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 18 aprile 1984, il Tribunale Militare
di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
58, comma secondo, c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 27, 35
e 36 Cost.,
- che l'impugnazione era proposta nel corso di un processo penale a
carico di tale Rondoni Claudio ed altri tre, imputati il Rondoni di
violata consegna aggravata da parte di militare di sentinella (art.
118, commi primo e secondo, n. 1, c.p.m.p.), e gli altri di concorso in
forzata consegna aggravata (artt. 110 cod. pen., 140, primo e secondo
comma, c.p.m.p. in relazione all'art. 118, secondo comma, n. 1 e
all'art. 140, terzo comma, c.p.m.p.),
- che lamentava il Tribunale nell'ordinanza l'automatismo con il
quale la legge commina così grave sanzione accessoria impedendo così
al giudice qualsiasi valutazione circa la misura e l'intensità
dell'apporto concorsuale e la reale dimensione del fatto commesso,
conseguentemente vanificando il di lui potere-dovere di commisurare la
pena alla entità del fatto e al contenuto della volontà colpevole,
- che, peraltro, l'indiscriminata perdita di una posizione
economicamente retribuita si troverebbe anche in un obbiettivo
conflitto con i principi deducibili dagli artt. 4, 35 e 36 Cost.,
- che spiegava intervento il Presidente del Consiglio del Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva
che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine,
infondata,
considerato che effettivamente non è dato sapere dall'ordinanza se
fra gl'imputati vi sia taluno rivestito di grado, ché, anzi, dal testo
dell'ordinanza stessa non risulta nemmeno contestata ad alcuno la
circostanza di cui all'art. 58 c.p.m.p.,
- che, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte,
tutti gli elementi afferenti alla questione sollevata, e
particolannente quelli che riguardano la sua rilevanza, devono apparire
dal testo dell'ordinanza di rimessione, mentre nella specie la
rilevanza è soltanto apoditticamente affermata a conclusione della
motivazione,
- che, pertanto, così come prospettata la questione è
inammissibile,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost., dal Tribunale militare di Verona con
ordinanza 18 aprile 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte