Ordinanza n. 165/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 629/1994
- art. 6legge 629/1994
usata come parametro
citata
- art. 162-bisCodice penale
- art. 21legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del
decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con tre
ordinanze emesse il 12 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, il 29
novembre 1994 dal Pretore di Terni, il 21 dicembre 1994 dal Pretore
di Brescia, iscritte rispettivamente ai nn. 40, 66 e 97 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 6, 7 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della Associazione italiana per il
W.W.F. World Wildlife Fund nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanze emesse il 12 e il 21 dicembre 1994 i
Pretori di Roma e di Brescia hanno sollevato, nel corso di
altrettanti procedimenti penali per le contravvenzioni previste e
punite dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6
del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature);
che l'art. 3 del decreto-legge prevede, per gli scarichi diversi
da quelli provenienti da insediamenti produttivi, che l'inosservanza
dei limiti di accettabilità è punita con la sola sanzione
amministrativa pecuniaria da tre a trenta milioni di lire;
che l'art. 6 del decreto-legge stabilisce in particolare che
chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle
acque indicate nell'art. 1 della legge n. 319 del 1976, sul suolo o
nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione,
ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione è stata negata o revocata, è punito con la
sanzione amministrativa da dieci a cento milioni di lire;
che ad avviso dei giudici rimettenti l'art. 3 del decreto-legge
sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) perché
fonda la differenza di trattamento giuridico-penale non sulla
gravità del fatto in ragione della potenzialità inquinante degli
scarichi, ma sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico
terminale (imprenditore ovvero amministratore pubblico); b) per la
irragionevole disparità di trattamento tra le diverse violazioni
previste dalla legge n. 319 del 1976, giacché quelle meno gravi
continuerebbero ad essere sanzionate penalmente, mentre lo scarico da
pubbliche fognature che supera i limiti di tollerabilità sarebbe
punito con la sola sanzione amministrativa;
che l'art. 6 sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per irragionevolezza, perché secondo i giudici
rimettenti depenalizza l'ipotesi più grave (effettuazione di
scarichi civili o di pubbliche fognature senza avere richiesto
l'autorizzazione), mentre rimane penalmente sanzionata l'ipotesi più
lieve (attivazione di uno scarico in pubbliche fognature, quando è
stata richiesta ma non ancora rilasciata l'autorizzazione);
che ad avviso del Pretore di Roma le disposizioni denunciate
sarebbero in contrasto anche con altri parametri costituzionali: con
gli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, per la
contraddittorietà rispetto all'obiettivo di tutelare il paesaggio,
inteso oggi anche come ecosistema nel suo complesso, ed all'obbligo
di salvaguardare il diritto alla salute, configurato come diritto
all'ambiente salubre; con la più rigorosa normativa comunitaria, in
particolare con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, con
conseguente violazione dell'art. 10 della Costituzione; con l'art. 41
della Costituzione, per l'ostacolo che le norme denunciate pongono
all'applicazione del principio "chi inquina paga", essendo favorito
chi ha violato la legge e penalizzate invece, anche sul piano della
libera concorrenza, quelle imprese che, servite da scarichi che non
recapitano in pubbliche fognature, abbiano affrontato rilevanti
investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore;
che il Pretore di Roma prospetta infine il dubbio di
legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 25 e 77 della
Costituzione;
che per gli stessi motivi anche il Pretore di Terni, nel corso
di un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art.
21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976 in una fattispecie di
scarico da insediamento produttivo, con ordinanza emessa il 29
novembre 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del decreto-legge n. 629 del 1994, prospettando il
contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 32, 41 e 77 della Costituzione;
che il denunciato art. 3 del decreto-legge, nel sostituire il
terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, prevede, per
gli scarichi da insediamenti produttivi, che, in caso di superamento
dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle, si applica la
pena dell'ammenda da quindici a centocinquanta milioni di lire o
dell'arresto fino a un anno. Stabilisce inoltre che si applica la
pena dell'ammenda da venticinque a duecentocinquanta milioni di lire
o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati
i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura
tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del
documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato
interministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 319 del 1976 e
di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini
della quantificazione della pena e della ammissibilità
dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale, il
giudice - prosegue la norma - tiene conto dell'entità del
superamento dei limiti di accettabilità;
che in tutti i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per
l'inammissibilita'delle questioni;
che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma si è costituita
l'Associazione italiana per il W.W.F. World Wildlife Fund, parte
civile nel processo principale, concludendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme denunciate;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni
identiche o connesse, concernenti in parte le stesse disposizioni,
sicché i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronuncia;
che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata
conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 12, serie generale, del 16
gennaio 1995);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di
legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente
vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79)
presenta un contenuto normativo che non riproduce integralmente
quello espresso dalle disposizioni denunciate dai giudici rimettenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del
decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai Pretori
di Roma, Terni e Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte