Ordinanza n. 165/1999
Altra decisione · depositata il 10/05/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
- art. 22legge 903/1965
- art. 23legge 87/1953
- art. 30legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 1Costituzione
- art. 70Costituzione
- art. 72Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28
marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), con riferimento
all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla
riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale), come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 495 dell'anno 1993 e degli artt. 23, secondo comma, e 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), promossi con 3
ordinanze emesse il 1 aprile (2 ordinanze) ed il 23 aprile 1996 dal
pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 524, 525 e 720
del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 25 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Marchesini Antonia
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di tre giudizi, instaurati per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Brescia, con
altrettante ordinanze di identico contenuto (emesse, le prime due il
1 aprile e la terza il 23 aprile 1996), ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme
in materia previdenziale);
che, secondo il rimettente, le norme censurate si porrebbero in
contrasto: a) con gli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, secondo
comma, e 136, secondo comma, Cost., non configurandosi il requisito
della necessità ed urgenza dell'intervento governativo, tale da
giustificare l'esclusione del normale iter parlamentare; b) con gli
artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., in ragione della
lesione del diritto di azione e della giurisdizione del giudice
naturale precostituito per legge, inferta dalla previsione
dell'estinzione dei giudizi e dell'inefficacia dei provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato; c) con l'art. 81, quarto
comma, Cost., per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria
relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001; d) con l'art. 3 Cost., a
cagione della irragionevolezza della previsione delle modalità di
estinzione del credito e delle numerose lacune ed imprecisioni
contenute nell'intera normativa de qua; e) con gli artt. 1, primo
comma, 4, 35 e 36 Cost., in ragione della sancita compensazione delle
spese di lite nelle cause in corso, che priva i difensori antistatari
delle parti del corrispettivo per la relativa prestazione
professionale;
che con le due ordinanze emesse il 1 aprile 1996 il pretore a quo
ha, altresì, sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla
riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 di questa
Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo), per
violazione dell'art. 81 Cost., a causa dell'omessa copertura
finanziaria degli oneri nascenti da tale decisione, nonché degli
artt. 101, 104, primo comma, e 136, primo comma, Cost., potendo il
loro carattere - definito "legislativo" - far considerare il giudice
privato del suo potere di interpretare la legge;
che, in relazione alle predette censure, egli ha quindi sollevato
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli
artt. 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo
comma, Cost., in quanto dette norme, nel fissare rispettivamente il
momento temporale di efficacia delle sentenze della Corte e le
condizioni di accesso al sindacato di legittimità costituzionale -
in particolare imponendo il requisito della rilevanza della questione
nel giudizio a quo -, risulterebbero lesive del dettato
costituzionale e comunque limitative della possibilità per il
giudice di sollevare questioni, "l'oggetto delle quali sia solo
concorrente nella decisione della causa";
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi
per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle sollevate
questioni;
che, nel giudizio promosso con r.o. n. 525 del 1996, si è
costituita anche la ricorrente nel processo a quo la quale ha
concluso per l'accoglimento delle questioni relative alla normativa
di cui al d.-l. n. 166 del 1996, e per l'infondatezza delle altre
questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996, non
convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa
decretale;
che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo
denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante
emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448
ha, altresì, previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo
d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995
(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al
pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche
allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo
1996 (art. 36, comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni
(cfr. ordinanza n. 31 del 1999), a prescindere peraltro dalle
prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme
sul funzionamento della Corte e sulla proposizione dei giudizi
davanti ad essa (cfr. ordinanza n. 130 del 1997);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte